Emilia Romagna: esercizi di vicinato e forme speciali di vendita soggetti a DIA con efficacia immediata

8 Marzo 2010
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Con legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4, pubblicata sul bollettino ufficiale n. 20 del 12 febbraio 2010, sono state approvate “Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario – legge comunitaria regionale per il 2010”.
Questa legge all’art. 41 stabilisce che l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato e nelle forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza o tramite televisione, vendita a domicilio del consumatore) è soggetto a DIA di cui all’art.19 della L.241/1990. Vanno quindi “in pensione” le comunicazioni previste dal D.Lgs 114/98 e il modello COM 1.
Il citato art.41 dispone che queste attività sono soggette “a dichiarazione di inizio attività con effetti immediati da presentare al Comune: trattasi quindi della DIA produttiva con efficacia immediata prevista dall’articolo 19, comma 2, secondo periodo della legge n. 241/1990.

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