Emilia Romagna – DGR 23 novembre 2009 n. 1879 – Aggiornamento delle direttive generali per la fissazione, da parte dei comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande

28 Gennaio 2010
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Con D.G.R. n. 1879 del 23 novembre 2009, la Regione Emilia Romagna ha modificato le proprie posizioni sulle distanze tra esercizi sanciti dalla riforma Bersani del 2006, prendendo atto dell’ormai consolidata giurisprudenza sulla portata di questa normativa (v. Cds, 2808/2009). L’adeguamento ai principi di liberalizzazione è avvenuto con nuove direttive ai Comuni per la redazione dei Criteri di programmazione della somministrazione di alimenti e bevande. Limiti numerici, contingenti di superficie e distanze minime tra esercizi sono, infatti, espressamente esclusi dai contenuti della pianificazione comunale. Al loro posto la Regione richiede interventi mirati a favorire l’efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore, con particolare riguardo all’adeguatezza della rete e all’integrazione degli esercizi di somministrazione nel contesto sociale ed ambientale. La svolta qualitativa si concentra su elementi quali standard di parcheggio obbligatori, insonorizzazione degli edifici, aree carico/scarico merci, attenzione ai disabili, servizi igienici di cortesia distinti, migliore organizzazione degli spazi tra superficie di servizio e superficie dedicata alla somministrazione.
Viene inoltre riconosciuta l’utilità della zonizzazione, e la possibilità di diversificare lo sviluppo delle varie zone con vincoli inerenti gli orari di apertura e di chiusura dell’attività, la tipologia degli alimenti e delle bevande somministrate, le modalità di erogazione del servizio, soprattutto se svolto in aree esterne o visibili all’esterno. Nelle aree da salvaguardare dal punto di vista storico-archeologico, è possibile introdurre limitazioni relative alla dimensione degli esercizi, alla tipologia di prodotti somministrati, agli aspetti strutturali (insegne, arredi, apparecchiature). Per inibire l’attivazione di nuovi esercizi devono sussistere problemi di sostenibilità sociale e ambientale e di accessibilità, accertati in base ad indicatori oggettivi.

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