In base alla nuova legge, spetta alla Giunta regionale individuare le giornate in cui vige l’obbligo di chiusura domenicale, che dovrà essere rispettato anche dagli esercizi situati in comuni riconosciuti città d’arte o ad economia prevalentemente turistica.
La possibilità di derogare a tale obbligo potrà essere disposta solo da ogni singolo comune, che previa concertazione con le organizzazioni di categoria, avrà la possibilità di individuare le giornate domenicali e festive durante le quali gli esercizi commerciali possono restare aperti. Nell’individuare queste giornate di deroga il comune dovrà attenersi alle modalità e ai criteri che la stessa Giunta regionale è chiamata a definire, previa concertazione con le organizzazioni di categoria.
>> Del. Giunta regionale del 27/12/2007, n. 2164 – Attuazione delle disposizioni contenute nella LR n. 6/2007 in materia di orari (B.U.R. 30/1/2008, n. 13)
>> Legge Regionale Emilia Romagna 21/5/2007 n. 6 – Disposizioni in materia di distribuzione commerciale (B.U.R 21/5/2007 n. 66)
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