Questa legge all’art. 53 ha sostituito l’art.5 della L.R. 21 del 1984 recante disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, che, così novellato, recita:
Art. 5 Autorità competente
1. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge compete agli enti che, ai sensi dell’articolo 118, comma primo, della Costituzione, esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.
2. Sulla base del principio di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa, le autorità competenti per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio disciplinato nella presente legge sono individuate nell’ambito degli uffici degli enti cui la stessa si applica. In mancanza di diversa individuazione, l’autorità competente è il responsabile dell’ufficio.
3. Per le violazioni in materia sanitaria, nonché relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro, anche connesse a funzioni attribuite agli enti locali, la competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta all’Azienda USL. Qualora le violazioni riguardanti la tutela e la sicurezza del lavoro siano contestate all’Azienda USL, l’autorità competente è la Regione.
4. L’ente competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.”. In particolare al comma 3 del novellato articolo trasferisce le funzioni amministrative relative alle sanzioni in materia sanitaria all’azienda USL che, quindi con l’entrata in vigore della legge, prevista per il 27.2.2010, dovrà prendersi in carico la gestione delle violazioni in materia sanitaria: notificazioni, riscossioni, ingiunzioni, ricorsi, ruoli/ingiunzioni fiscali. La polizia municipale o altri organi di polizia che accertano violazioni in materia sanitaria dovranno trasmettere i verbali all’AUSL per il prosieguo della procedura sanzionatoria. Trattasi di una novità legislativa molto attesa dai comuni che si vedono, finalmente, sgravati di un carico di lavoro che gravava sugli uffici sanzioni dei comandi della Polizia Municipale. Ai procedimenti in corso si applicano le disposizioni vigenti al momento dell’accertamento della violazione e quindi i comuni dovranno terminare le fasi del procedimento sanzionatorio delle violazioni in materia sanitaria accertate e verbalizzate fino al 26.2.2010.
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