L’art. 7 del d.P.R 160 2010, soprattutto nella versione vigente, come modificato dal d.lgs. 127/2016, quasi identifica il procedimento ordinario dello sportello unico con quello in conferenza di servizi, di cui agli art. da 14 a 14-quinquies della legge 241/90, posto che ne permette l’esclusione soltanto ove non siano coinvolte diverse amministrazioni pubbliche, il che può verificarsi con una certa frequenza, tenuto conto che l’endoprocedimento più ricorrente è quello edilizio e che il SUAP resta presidio comunale, ma ciò che qualifica pienamente il procedimento unico è proprio l’interlocuzione con gli enti terzi.
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