Di conseguenza, la legge 10 giugno 2008 n. 16 recante la “Disciplina del settore fieristico” con la quale la Regione Marche ha inteso dettare norme è stata impugnate davanti alla Corte Costituzionale.
Secondo il Governo, le disposizioni contenute nella l.r. 16/2008, sono illegittime in quanto risultano in contrasto con l’art. 16 comma 2 lett. B) della direttiva 2006/123/CE, il quale fa espresso divieto per il prestatore di ottenere un’autorizzazione dalle autorità competenti, in tali fattispecie.
Al riguardo, precisa il Governo, la Corte di Giustizia della Comunità europea, ai punti 26 e 27 della sentenza del 15 gennaio 2002, resa nella causa C-439/99, ha disposto l’incompatibilità con il diritto comunitario di disposizioni contenute in leggi regionali italiane in materia di disciplina del settore fieristico.
Infatti, sottolinea il Governo, sono state successivamente abrogate la l.r. n. 43/1980 regione Emilia Romagna; l.p. n. 35/1978 della provincia di Trento; l.r. n. 36/1988 della regione Veneto.
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