È legittima l’ordinanza con cui il Comune, riscontrata la reiterata violazione delle prescrizioni del regolamento sulle attività rumorose, ha ordinato al titolare di un bar la sospensione della diffusione di riproduzione musicali per 28 giorni consecutivi. Così si è espresso Il
TAR Veneto, con la sentenza n. 644 del 2016.
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