Per questo motivo il comma 1, dell’art.28, dispone: “il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell’ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato, all’erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Per il disposto del comma 8, del citato art.28, al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti è sempre consentito in tali impianti, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:
a) l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto;
c) l’esercizio della vendita di pastigliaggi.
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