Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche

27 Febbraio 2012
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Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012, il Governo ha impugnato la legge della Regione Toscana n.63 del 28 novembre 2011 che detta disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche, nonché modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

Si ritiene censurabile relativamente alla disposizione, contenuta nell’articolo 6, che inserisce l’articolo 29 bis nella l.r. n. 28/2005.

La norma regionale, nel definire l’ambito di applicazione dell’articolo 16del d. lgs. n. 59/2010, escludendovi la disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio, invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Inoltre, costituendo la norma statale puntuale applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (in particolare dell’art. 12), la legge regionale finisce per violare anche il diritto dell’Unione europea.

Queste disposizioni, in realtà, devono oggi essere valutate alla luce del nuovo parametro normativo introdotto con la “direttiva servizi”, che definisce, assieme alla normativa interna di recepimento, un assetto della materia tale da far ritenere superato e, dunque, non più applicabile, il quadro regolatorio delineato dalla citata legge regionale del 2005. La norma regionale dunque viola la potestà legislativa dello Stato in relazione all’art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione (“Tutela della concorrenza”), nonché in relazione all’art. 117, comma 1, della Costituzione, quanto ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. Per questi motivi la legge deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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