Disciplina igienico-sanitaria: per il ministero la P.M. non è legittimata a contestare le violazioni al D.Lgs 193/2007

8 Aprile 2010
Modifica zoom
100%
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota del 10 novembre 2009 n.32156, ha precisato che le autorità competenti in materia di sicurezza alimentare sono il Ministero stesso, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie locali e che pertanto possono elevare sanzioni al D.Lgs. n.193/2007 solo gli addetti ai competenti servizi di controllo delle predette amministrazioni.
In sostanza la Polizia Municipale non ha titolo a contestare le violazioni ai regolamenti CEE 852/2004 e 853/2004 (pacchetto igiene) sanzionate dal citato D.Lgs. n.193/2007. Sicuramente autorevole il parere, ma questo parere non tiene conto di quanto indicato dall’art.13, comma 4, della L. n.689/1981 che espressamente recita “All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere (…)”. E il personale della polizia municipale è anche polizia giudiziaria.
Non convinta di questa nota ministeriale che elimina una importante possibilità di controllo che la Polizia Municipale può effettuare in concomitanza con le ispezioni negli esercizi commerciali e pubblici, chi scrive ha sollevato la questione alla regione di appartenenza ed in particolare al dirigente dell’area veterinaria della regione Emilia Romagna. La risposta della regione verrà pubblicata sul sito

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento