Disciplina delle occupazioni di suolo pubblico per finalità commerciali

Sentenza del Consiglio di Stato (sez. VI) 8 febbraio 2024 n. 1306

15 Febbraio 2024
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Commercio
> Attività di commercio su aree pubbliche
> Concessione di suolo pubblico
> Legge provinciale Bolzano
> Esclusione del servizio assistito di somministrazione

> Questioni rilevanti e non manifestamente infondate di costituzionalità.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 2, lett. v), n. 2, della l.p. Bolzano n. 12 del 2019 in relazione agli articoli 4, 5 e 9 dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige nella parte in cui, in contrasto con quanto previsto dal legislatore nazionale, all’art. 27, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 114 del 1998, definisce la somministrazione “nell’ambito dell’attività di commercio su aree pubbliche, il consumo immediato dei prodotti stessi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione”.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 65 della l.p. Bolzano n. 12 del 2019, che applica il rinnovo dodicennale previsto dall’art. 181, comma 4-bis, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito dalla l. n. 77 del 2020, alle concessioni di posteggio su aree pubbliche di cui all’articolo 22, comma 1, lett. a), della l.p. n. 12 del 2019 (ossia alle concessioni su posteggi per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche), alle sole attività esercenti l’attività di commercio su aree pubbliche così come definita dalla l.p. n. 12 del 2019 (ossia con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione), in relazione agli articoli 3, 41, 97, 117, comma 2, lett. a), e), e q), Cost., configurandosi un possibile contrasto: i) con l’art. 117, comma 2, lett. q), Cost. – che assegna allo Stato la legislazione esclusiva in materia di profilassi internazionale; ii) con l’art. 117, comma 2, lett. e) Cost., per il possibile sconfinamento del legislatore provinciale nella materia della tutela della concorrenza spettante alla potestà legislativa esclusiva del legislatore nazionale; iii) con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. differenziandosi la posizione degli esercenti della provincia autonoma di Bolzano rispetto a quella del restante territorio nazionale; iv) con la libertà di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 Cost., ponendo un limite ingiustificato alla libertà di impresa; v) con il dovere di imparzialità imposto alla pubblica amministrazione dall’art. 97 Cost.; vi) con la libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE, con ciò che ne consegue in termini di violazione dell’art. 117, comma 2, lett. a), Cost., in quanto potrebbero ritenersi imposte delle restrizioni non giustificate da superiori esigenze di pubblici interessi quali l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica.

 

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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