Come si legge nella massima/abstract posta in apertura di parere, “si osserva che, ai fini del diritto di accesso, al di fuori delle procedure di progressione orizzontale, la valutazione individuale attribuita per l’assegnazione del premio di produttività prescinde da qualsiasi confronto con le valutazioni degli altri dipendenti dell’amministrazione. Verrebbe a mancare di conseguenza in tale fattispecie l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, che costituisce il requisito indispensabile per consentire l’ostensione della documentazione richiesta”.
Nel caso di specie investito dalla richiesta di parere da parte di un Comune, un’ex dipendente del medesimo Comune chiedeva copia delle valutazioni effettuate nei confronti degli altri dipendenti, al fine di vagliare la possibilità di ricorrere contro la propria valutazione in merito alla prestazione organizzativa ed individuale. L’Ente si poneva conseguentemente la questione se tale richiesta fosse compatibile con il “diritto alla riservatezza” e, in tal caso, quale fosse il diritto prevalente da tutelare. In ulteriore istanza, la richiesta non era finalizzata a valutare eventuali progressioni orizzontali e che in sostanza “non vi era comparazione tra le valutazioni per accedere ad un maggiore o minore risultato economico di produttività che, viceversa, era definito esclusivamente dal risultato individuale e dal fondo della produttività”.
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