Direttiva Servizi: Pubblicato il decreto di modifica del decreto legislativo 59/2010

31 Agosto 2012
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E’ stato pubblicato, sulla G.U. n. 202 del 30 agosto 2012, il D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, recante ”Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”.


DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147
Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione  della  direttiva  2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista  la  direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 dicembre 2006,  relativa  ai  servizi  nel  mercato
interno;
Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l’adempimento di  obblighi  derivanti  dall’appartenenza  dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
gli articoli 1 2, 3 e 4 e 41 e l’allegato B;
Visto  il  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  recante
attuazione  della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel
mercato interno;
Considerata la necessita’ di apportare correzioni  ed  integrazioni
al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con il  quale  e’  stata
recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2006/123/CE relativa  ai
servizi nel mercato interno;
Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 2012;
Preso atto che la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  non
ha espresso il parere nei termini prescritti ai  sensi  dell’articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari  europei,  del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di  concerto
con i Ministri dell’interno, degli  affari  esteri,  dell’economia  e
delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni  all’articolo   8,   relativo   alle   definizioni,   e
all’articolo 10, relativo alla liberta’ di accesso ed esercizio,  del
decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59

1. All’articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto legislativo  26
marzo 2010, n. 59, le  parole:  «dichiarazione  di  inizio  attivita’
(D.I.A.), di cui all’articolo 19, comma  2,  secondo  periodo,  della
legge  7  agosto  1990,  n.  241»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«segnalazione certificata di inizio di attivita’ (S.C.I.A.),  di  cui
all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
2. All’articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il
comma 2 e’ abrogato.

 

                               Art. 2 
 
 
Modificazioni all'articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo  ai  procedimenti  di  rilascio   delle   autorizzazioni   e
all'articolo 64, relativo alla somministrazione di alimenti e bevande 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Ai  fini  del  rilascio  del
titolo  autorizzatorio  riguardante  l'accesso  e  l'esercizio  delle
attivita' di servizi di cui al presente decreto  si  segue,  ove  non
diversamente previsto, il procedimento di cui all'articolo  20  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. In tutti i casi diversi da quelli di cui
all'articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in
vigore del  presente  comma,  prevedono  regimi  autorizzatori  o  di
dichiarazione di inizio attivita', si  applica  l'articolo  19  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.». 
  2. All'articolo 64 del decreto legislativo  n.  59  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'apertura  o  il
trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di  alimenti
e bevande  al  pubblico,  comprese  quelle  alcooliche  di  qualsiasi
gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287,  sono  soggetti
ad autorizzazione rilasciata dal  comune  competente  per  territorio
solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura  e
il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento  della
gestione o della titolarita' degli esercizi di cui al presente comma,
in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di  inizio  di
attivita'  da  presentare  allo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive  del  comune   competente   per   territorio,   ai   sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni.»; 
    b) al comma 2, le parole: «E' subordinata alla  dichiarazione  di
inizio di attivita' ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  2,  secondo
periodo, anche» sono sostituite dalle seguenti: «E' subordinata  alla
segnalazione  certificata   di   inizio   di   attivita'   ai   sensi
dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche»; 
    c) al comma 9, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'». 

        
                               Art. 3 
 
 
Modificazioni all'articolo 65 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
                 relativo agli esercizi di vicinato 
 
  1. All'articolo 65 del decreto legislativo  n.  59  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma  2,  secondo  periodo,
della legge» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articolo  19  della
legge»; 
    b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'». 

        
                               Art. 4 
 
 
Modificazioni all'articolo 66 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
                    relativo agli spacci interni 
 
  1. All'articolo 66 del decreto legislativo  n.  59  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma  2,  secondo  periodo,
della legge» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articolo  19  della
legge»; 
    b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'». 

        
                               Art. 5 
 
 
Modificazioni all'articolo 67 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
                 relativo agli apparecchi automatici 
 
  1. All'articolo 67 del decreto legislativo  n.  59  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma  2,  secondo  periodo,
della legge» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articolo  19  della
legge»; 
    b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'». 

        
                               Art. 6 
 
 
Modificazioni all'articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo alla vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi
                          di comunicazione 
 
  1. All'articolo 68 del decreto legislativo  n.  59  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'" e le parole: «articolo 19, comma  2,  secondo  periodo,
della legge» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articolo  19  della
legge»; 
    b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'"
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'». 

        
                               Art. 7 
 
 
Modificazioni all'articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
      relativo alle vendite presso il domicilio dei consumatori 
 
  1. All'articolo 69 del decreto legislativo  n.  59  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma  2,  secondo  periodo,
della legge» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articolo  19  della
legge»; 
    b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'»; 
    c) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis.  L'attivita'
di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma  5  e'
considerata abituale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della  legge
17 agosto 2005,  n.  173,  se  nell'anno  solare  per  la  stessa  e'
percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed  e'  estranea  al
rapporto di agenzia di cui all'articolo 74 fintanto che  l'incaricato
operi, in assenza di esclusiva di zona  e  vincoli  di  durata  della
prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al
comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173,  e  senza
aver assunto contrattualmente nei  confronti  dell'impresa  affidante
alcun obbligo vincolante di svolgere attivita' promozionale. ». 

        
                               Art. 8 
 
 
Modificazioni all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
recante  requisiti  di  accesso  e  di  esercizio   delle   attivita'
    commerciali, ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 
 
  1. All'articolo 71 del decreto legislativo n.  59  del  2010,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera f) del comma 1 le parole:  «non  detentive»  sono
soppresse; 
    b) al comma 2  le  parole:  «il  gioco  d'azzardo,  le  scommesse
clandestine, per infrazioni alle norme sui  giochi»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «il  gioco  d'azzardo,  le  scommesse  clandestine,
nonche' per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi»; 
    c) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Il  divieto  di
esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b),  c),  d),
e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per  la  durata  di  cinque
anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora
la pena si sia estinta in altro  modo,  il  termine  di  cinque  anni
decorre dal giorno del passaggio in giudicato della  sentenza,  salvo
riabilitazione.»; 
    d) il comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  In  caso  di
societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti morali  di
cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante,
da altra persona preposta all'attivita'  commerciale  e  da  tutti  i
soggetti individuati  dall'articolo  2,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa
individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti
dal titolare e dall'eventuale altra  persona  preposta  all'attivita'
commerciale.»; 
    e)  l'alinea  del  comma  6  e'  sostituito  dal  seguente:   «6.
L'esercizio, in qualsiasi  forma  e  limitatamente  all'alimentazione
umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio relativa al  settore
merceologico alimentare o  di  un'attivita'  di  somministrazione  di
alimenti e bevande e' consentito a chi e'  in  possesso  di  uno  dei
seguenti requisiti professionali:»; 
    f) la lettera b) del comma 6 e' sostituita  dalla  seguente:  «b)
avere, per almeno due anni, anche non continuativi,  nel  quinquennio
precedente, esercitato in proprio  attivita'  d'impresa  nel  settore
alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande
o avere prestato la propria opera, presso tali imprese,  in  qualita'
di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione
o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore
o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o
affine, entro il  terzo  grado,  dell'imprenditore,  in  qualita'  di
coadiutore  familiare,  comprovata  dalla   iscrizione   all'Istituto
nazionale per la previdenza sociale;»; 
    g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis.  Sia  per  le
imprese  individuali  che  in  caso  di  societa',  associazioni   od
organismi collettivi, i requisiti professionali di  cui  al  comma  6
devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero,
in  alternativa,  dall'eventuale   persona   preposta   all'attivita'
commerciale.»; 
    h) l'ultimo comma indicato con il numero 3 assume il numero 7; 
    i) al comma 7, dopo le parole: «Sono abrogati i commi 2, 4, e  5»
sono inserite le seguenti: «e 6». 
  2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 22, comma  1,  dopo  la  parola:  «decreto»  sono
inserite le seguenti: «e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66,
67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,»; 
    b) all'articolo 22, comma 4, lettera c), e comma 5,  lettera  b),
le parole: «di cui all'articolo 5, comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'articolo 71, comma 1, del  decreto  legislativo
26 marzo 2010, n. 59»; 
    c) all'articolo 26, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.
Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attivita' di
vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie  di  vendita
e' presa in considerazione ai fini dell'applicazione di  entrambe  le
discipline per le due tipologie di attivita'.». 

        
                               Art. 9 
 
 
Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 71 del decreto legislativo n.  59
del 2010, recanti altre  semplificazioni  di  attivita'  commerciali,
                        ausiliarie e connesse 
 
  1. Dopo l'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del  2010  sono
inseriti i seguenti: 
  «Art. 71-bis (Commercio all'ingrosso con deposito e  produzione  di
margarina e grassi idrogenati) . -  1.  A  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente articolo, sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) la legge 4 novembre 1951, n. 1316,  recante  disciplina  della
produzione e del commercio della margarina e  dei  grassi  idrogenati
alimentari; 
    b) il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n.
131, recante approvazione del regolamento  per  la  esecuzione  della
legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della  produzione  e
del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari; 
    c) il decreto del Presidente della Repubblica 13  novembre  1997,
n. 519,  recante  regolamento  recante  disciplina  dei  procedimenti
relativi alla produzione e al deposito della margarina e  dei  grassi
idrogenati alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59. 
  2. All'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, recante conferimento di  funzioni  e  compiti  amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del  capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "E' subordinato ad una
denuncia di inizio attivita'" sono sostituite dalle seguenti  :  "Non
e' subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio
attivita', fatto salvo quanto previsto dal regolamento CE/852/2004.". 
  Art. 71-ter (Attivita' di commissionario, mandatario, astatore e di
commercio all'ingrosso di prodotti alimentari,  ivi  compresi  quelli
ortoflorofrutticoli, carnei, ittici) - 1. A decorrere dalla  data  di
entrata in vigore del presente  articolo,  e'  soppresso  l'albo  dei
commissionari, mandatari  e  astatori  dei  prodotti  ortofrutticoli,
carnei ed ittici ed e' abrogato l'articolo 3,  secondo  comma,  della
legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso
dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici. 
  2. Il comune inibisce l'attivita'  di  commissionario,  mandatario,
astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici ai soggetti
che, iscritti per detta attivita' nel registro delle imprese, sono  o
sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti
dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623  del
codice penale, o per le frodi  e  le  sofisticazioni  contemplate  in
leggi speciali di igiene. Il  provvedimento  viene  comunicato  dallo
sportello unico per le attivita' produttive ai  gestori  dei  mercati
all'ingrosso perche' non consentano all'inibito l'accesso al  mercato
e telematicamente al registro  delle  imprese  per  l'iscrizione  del
provvedimento   nel   repertorio   delle   notizie    economiche    e
amministrative (REA). 
  3. Il primo periodo del  comma  11  dell'articolo  5,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.  114,  e'  sostituito  dal  seguente  :
"L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso,  ivi  compreso
quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti
ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato  esclusivamente
al possesso dei requisiti di onorabilita'  di  cui  all'articolo  71,
comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.".». 

        
                               Art. 10 
 
 
Modificazioni all'articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
               relativo all'attivita' di facchinaggio 
 
  1. All'articolo 72 del decreto legislativo  n.  59  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis.  All'articolo
17, comma 1, della  legge  5  marzo  2001,  n.  57,  le  parole:  "di
capacita'  economico-finanziaria,   tecnico-organizzativa   e"   sono
soppresse.». 

        
                               Art. 11 
 
 
Modificazioni all'articolo 73 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
  relativo all'attivita' di intermediazione commerciale e di affari 
 
  1. All'articolo 73 del decreto legislativo  n.  59  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'» e le parole: «articolo  19,  comma  2,  primo  periodo,
della legge» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articolo  19  della
legge»; 
    b) il comma 7 e' abrogato. 

        
                               Art. 12 
 
 
Modificazioni all'articolo 74 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
   relativo all'attivita' di agente e rappresentante di commercio 
 
  1. All'articolo 74, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  59  del
2010,  le  parole:  «dichiarazione  di  inizio  di  attivita'»   sono
sostituite dalle seguenti: «segnalazione  certificata  di  inizio  di
attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo  periodo,  della
legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge». 

        
                               Art. 13 
 
 
Modificazioni all'articolo 75 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
            relativo all'attivita' di mediatore marittimo 
 
  1. All'articolo 75, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  59  del
2010,  le  parole:  «dichiarazione  di  inizio  di  attivita'»   sono
sostituite dalle seguenti: «segnalazione  certificata  di  inizio  di
attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo  periodo,  della
legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge». 

        
                               Art. 14 
 
 
Modificazioni all'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo all'attivita' di spedizioniere, ed alla  legge  14  novembre
                            1941, n. 1442 
 
  1. All'articolo 76 del decreto legislativo  n.  59  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'» e le parole: «articolo  19,  comma  2,  primo  periodo,
della legge» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articolo  19  della
legge»; 
    b) al comma 3, le parole: «se l'attivita' e' svolta in  forma  di
impresa,  oppure  nel   repertorio   delle   notizie   economiche   e
amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e dall'articolo 9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  e  successive  modificazioni,
assegnando ad essi  la  relativa  qualifica»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e, quelli dei soggetti che  l'abilitano,  nella  posizione
REA relativa all'impresa»; 
    c) il comma 5 e' abrogato; 
    d) al comma 7 e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  «E'
altresi' soppressa la Commissione centrale di cui agli  articoli  14,
15, e 16 della legge  14  novembre  1941,  n.  1442,  e  le  relative
funzioni sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico.». 
  2.  Alla  legge  14  novembre   1941,   n.   1442,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  6,  comma  3,  primo  periodo,  come  modificato
dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010,  le  parole:
«Il soggetto deve  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  adeguata
capacita' finanziaria, comprovati dal limite  di  100.000  euro,  nel
caso  di  una  Societa'  per  azioni,  nel   caso   di   Societa'   a
responsabilita' limitata, Societa' in accomandita semplice,  Societa'
in nome collettivo, occorre accertare, attraverso  l'esame  dell'atto
costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale
sociale» sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa  deve  essere  in
possesso dei requisiti di adeguata capacita' finanziaria,  comprovati
da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro;
nel  caso  di  Societa'  a  responsabilita'  limitata,  Societa'   in
accomandita semplice, Societa' in nome collettivo, occorre accertare,
attraverso  l'esame   dell'atto   costitutivo   e   delle   eventuali
modificazioni,   l'ammontare   del   capitale    sociale    realmente
sottoscritto e versato,»; al secondo  periodo,  le  parole:  «Per  le
ditte individuali» sono sostituite dalle seguenti:  «Per  le  imprese
individuali e le societa' cooperative»; 
    b) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  7  -  1.  Quando  il  richiedente  l'iscrizione  nell'elenco
autorizzato e' una societa', i certificati di  cui  alla  lettera  d)
dell'articolo  4  devono  riferirsi  al  presidente,  al  consigliere
delegato o, comunque, alle persone cui e' conferita la firma sociale;
per le societa' in accomandita ai soci accomandatari; per le societa'
in nome collettivo  a  tutti  i  loro  componenti;  per  le  societa'
cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi
soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6,
devono possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6.». 

        
                               Art. 15 
 
 
Modificazioni alla legge 17 agosto 2005, n. 174,  e  all'articolo  77
del decreto legislativo n. 59 del  2010,  relativo  all'attivita'  di
                            acconciatore 
 
  1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 2,  come  modificato  dall'articolo  77,
comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  59  del  2010,  le  parole:
«dichiarazione  di  inizio  di  attivita'»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «segnalazione certificata di  inizio  di  attivita'»  e  le
parole: «articolo 19, comma 2, secondo  periodo,  della  legge»  sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»; 
    b) all'articolo 3, comma 5-bis, come inserito  dall'articolo  77,
comma 1, del decreto legislativo n. 59  del  2010,  dopo  la  parola:
«acconciatore»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ed  e'  iscritto  nel
repertorio    delle    notizie     economico-amministrative     (REA)
contestualmente alla trasmissione della segnalazione  certificata  di
inizio di attivita'». 
  2. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo  il
comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente comma sono abrogati  gli  articoli  1,
commi terzo, quarto, quinto e sesto e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della  legge
14 febbraio 1963, n. 161. Al  secondo  comma  dell'articolo  1  della
legge  14  febbraio  1963,  n.  161,  le  parole:   "degli   articoli
successivi" sono sostituite dalle seguenti: "legislative  vigenti  in
materia".». 

        
                               Art. 16 
 
 
Modificazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, ed all'articolo 78 del
decreto  legislativo  n.  59  del  2010,  relativo  all'attivita'  di
                              estetista 
 
  1. Alla legge 4 gennaio 1990, n.  1,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, come modificato dall'articolo 78  del  decreto
legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione  di  inizio  di
attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione  certificata
di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma  2,  secondo
periodo, della legge» sono sostituite dalle  seguenti:  «articolo  19
della legge»; 
    b) all'articolo 3, comma 01, come inserito dall'articolo  78  del
decreto legislativo n. 59 del 2010, e' aggiunto in fine  il  seguente
periodo: «Il responsabile tecnico e' iscritto  nel  repertorio  delle
notizie   economico   amministrative   (REA)   contestualmente   alla
trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attivita'.»; 
  2. Il comma 3 dell'articolo 78 del decreto legislativo  n.  59  del
2010  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Sono  o  restano  abrogati
l'articolo  4,  comma  1,  l'articolo  6,  comma  4,  dalle   parole:
"prevedendo le relative sessioni" fino alla fine del precitato comma,
e l'articolo 9, comma 1, limitatamente  alle  parole:  "in  forma  di
imprese esercitate nella medesima  sede  ovvero  mediante  una  delle
forme di societa' previste dal secondo comma  dell'articolo  3  della
legge 8 agosto 1985, n. 443", della legge 4 gennaio 1990, n. 1.». 

        
                               Art. 17 
 
 
Modificazioni all'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
              relativo all'attivita' di tintolavanderia 
 
  1. All'articolo 79 del decreto legislativo n.  59  del  2010,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «soggetta a dichiarazione di inizio  di
attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto  a  segnalazione
certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19,  comma
2, secondo periodo, della  legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«articolo 19 della legge»; 
    b)  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Le
disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84,  come  integrate  e
modificate  dal  presente  articolo,   escluse   quelle   concernenti
l'obbligo di designazione  del  responsabile  tecnico,  si  applicano
anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente  di  lavatrici
professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere  utilizzati
direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.». 

        
                               Art. 18 
 
 
Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 80 del decreto legislativo n.  59
  del 2010, recanti semplificazioni ed altre soppressioni di ruoli 
 
  1. Dopo l'articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010,  sono
inseriti i seguenti: 
  «Art. 80-bis (Stimatori e pesatori pubblici). - 1. E' soppresso  il
ruolo degli stimatori e pesatori pubblici. 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
articolo sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) l'articolo 32, primo comma, n. 3, del  testo  unico  approvato
con regio decreto 20 settembre 1934, n.  2011,  recante  approvazione
del testo unico delle leggi sui  consigli  provinciali  dell'economia
corporativa nella sola parte in cui prevede l'istituzione  del  ruolo
degli stimatori e pesatori pubblici; 
    b)  il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del  commercio  e
dell'artigianato in data 11 luglio 1983,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 17 agosto 1983, recante approvazione  del  nuovo
regolamento-tipo per la formazione presso  le  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura  del  ruolo  degli  stimatori  e
pesatori pubblici. 
  Art. 80-ter(Attivita' di mediatori per le unita' di diporto). -  1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo  e'
soppresso lo  specifico  ruolo  per  il  mediatore  delle  unita'  da
diporto, sono abrogati il capo III del titolo III e gli articoli 50 e
51 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e sono  soppresse,
nella rubrica del citato Titolo III, le parole: «e sulla mediazione». 
  Art. 80-quater (Ruolo dei periti e degli esperti). - 1. Fatta salva
la   possibilita'    di    successive    modificazioni    nell'ambito
dell'ordinaria potesta' regolamentare in materia di ruoli dei  periti
e degli esperti, al regolamento-tipo per la formazione del ruolo  dei
periti e degli esperti presso  le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato in data  29  dicembre
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio  1980,
sono apportate le seguenti modificazioni. 
    a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  -  L'iscrizione
nel  ruolo  e'  disposta  dalla  camera  di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura.»; 
    b) al settimo comma dell'articolo 5 le parole: «La commissione di
cui all'articolo 4» e le parole:  «la  commissione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «La camera di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura»; 
    c) al primo comma dell'articolo 6 le parole:  «ed  alla  proposta
della commissione di cui all'art. 4» sono  soppresse  ed  al  secondo
comma dell'articolo 6 le parole: «in  base  ad  istruttoria  eseguita
dalla commissione anzidetta» sono soppresse; 
    d) all'articolo 7 le parole: «che decide, sentita la  commissione
centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli  esperti  di  cui
all'articolo seguente» sono abrogate; 
    e) gli articoli 8 e 9 sono conseguentemente soppressi; 
    f)  all'articolo  10   le   parole:   «l'attivita'   abitualmente
esercitata» sono soppresse; 
    g) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:  «11.  Il  ruolo  e'
pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti e' pubblicato sul sito
della camera di commercio.»; 
    h)  all'articolo  13,  le  parole:   «La   commissione   di   cui
all'articolo  4»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La  Camera  di
commercio,  industria  agricoltura  e  artigianato»;  le  parole:  «e
propone, ove del caso, l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dal
successivo art. 15» sono soppresse; 
    i) all'articolo 15, le parole: «commissione prevista dall'art. 4»
sono sostituite dalle seguenti: «dirigente della camera di commercio»
e il quinto comma e' abrogato; 
    l) sono abrogati gli articoli 3, 5,  primo  comma,  limitatamente
alle lettere b), c), d) ed e), sesto comma, ottavo comma, nono comma,
e 16. 
  2. Le competenze relative alla gestione  del  ruolo  dei  periti  e
degli esperti sono assolte dall'ufficio competente  della  camera  di
commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura   in    forma
semplificata. 
  Art.  80-quinquies   (Apertura,   modificazione,   ampliamento   ed
esercizio di un magazzino generale). - 1.  L'attivita'  di  apertura,
modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino  generale  e'
soggetta, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma,  alla  segnalazione
certificata di inizio di attivita', da presentare  con  comunicazione
unica, disciplinata dall'articolo  9  del  decreto-legge  31  gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo
sportello unico per le attivita' produttive. 
  2. L'alinea del primo periodo del primo comma dell'articolo  2  del
regio decreto-legge 1°  luglio  1926,  n.  2290,  e'  sostituito  dal
seguente:  «Le  imprese  che  vogliono  istituire  ed  esercitare  un
magazzino generale devono  presentare  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 5, per il tramite del registro delle imprese  che  trasmette
anche  allo  sportello  unico  per   le   attivita'   produttive   la
segnalazione certificata di  inizio  dell'attivita'  corredata  dalle
seguente  documentazione  e  dichiarazioni  sostitutive   dal   quale
risulti:». 
  3. All'articolo 21,  secondo  comma,  del  regio  decreto-legge  1°
luglio 1926, n.2290, le parole: «trascorso  il  detto  termine»  sono
soppresse. 
  4. L'articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 16  gennaio
1927,  n.  126,  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.  1.   -1.   La
segnalazione certificata di inizio di attivita' diretta a  esercitare
un magazzino generale in locali da costruire o  da  trasformare  deve
essere corredata da un regolare progetto  delle  opere  da  compiere,
munito del «visto» dell'ufficio del genio civile nonche' del relativo
piano  finanziario,  con  l'indicazione  delle  persone  o  enti  che
forniscono i capitali necessari. Per i locali gia' costruiti  saranno
invece allegate le planimetrie con una perizia  vistata  dall'ufficio
del genio civile.  Le  valutazioni  di  carattere  edilizio  sono  di
competenza dello sportello unico dell'edilizia  a  cui  lo  sportello
unico per le attivita' produttive trasmette l'istanza.  Lo  sportello
unico dell'edilizia comunica  l'esito  al  Ministero  dello  sviluppo
economico.". 
  5. Il sesto comma dell'articolo 2 del regolamento di cui  al  regio
decreto 16 gennaio 1927, n. 126,  e'  sostituito  dal  seguente:  "La
liberazione della cauzione deve essere  chiesta  al  Ministero  dello
sviluppo   economico   contestualmente   alla   presentazione   della
segnalazione di  cessazione  dell'attivita'  presentata  al  registro
delle imprese. La domanda di liberazione della cauzione e' pubblicata
dal registro delle imprese e nell'albo  della  camera  di  commercio.
Trascorsi  quaranta   giorni   dalla   data   dell'ultima   di   tali
pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la camera di  commercio
pronuncia la liberazione della  cauzione;  l'opposizione  ha  effetto
sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con  sentenza
provvisoriamente esecutiva.". 
  6. L'articolo 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e'
sostituito dal seguente: "Art. 4 - 1.  Il  Ministero  dello  sviluppo
economico esegue gli accertamenti e le  verifiche  necessarie,  anche
avvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, nei termini
previsti  dall'articolo  19  della  legge  n.  241  del  1990.   Tali
accertamenti  verranno  effettuati,   di   concerto   col   Ministero
dell'economia e delle finanze -  Agenzia  delle  dogane-,  quando  si
tratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere.". 
  7. Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli  6  e
19 del regio decreto legislativo 1° luglio 1926,  n.  2290,  e  dagli
articoli 5 e 8 del regolamento di cui al  regio  decreto  16  gennaio
1927, n. 126, deve intendersi riferito alla segnalazione  certificata
di inizio di  attivita'.  Trovano  applicazione  anche  ai  magazzini
generali i requisiti morali previsti per l'esercizio delle  attivita'
commerciali ai sensi dell'articolo  71  del  decreto  legislativo  26
marzo 2010, n. 59. Non si applicano ai magazzini  generali  requisiti
economici riferibili al possesso di un determinato statuto giuridico,
ma dell'esistenza o meno di garanzie derivanti dalla forma societaria
eventualmente adottata e dal capitale versato si tiene conto in  sede
di determinazione  della  cauzione  o  fideiussione  per  l'esercizio
dell'attivita'. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  applicabili  ai
magazzini generali per gli  aspetti  di  natura  fiscale  e  per  gli
aspetti della  loro  attivita'  riconducibili  ad  attivita'  escluse
dall'ambito  di  applicazione   del   presente   decreto   ai   sensi
dell'articolo 4. 
  8. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni. 
    a) gli articoli 2,  primo  comma,  quinto  paragrafo,  3,  5,  6,
secondo comma, 7, 8, secondo e quinto comma, 9, 18 e 21, primo comma,
del regio decreto-legge 1° luglio 1926,  n.  2290,  "Ordinamento  dei
magazzini generali". 
    b) gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al regio decreto  16
gennaio 1927, n. 126, recante approvazione del  regolamento  generale
concernente l'ordinamento e  l'esercizio  dei  magazzini  generali  e
l'applicazione  delle  discipline  doganali  ai  predetti   magazzini
generali. 
  Art. 80-sexies  (Impianto  di  un  nuovo  molino,  trasferimento  o
trasformazione di molini esistenti). 1. L'esercizio dell'attivita' di
impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini
esistenti e' soggetto, ai  sensi  dell'articolo  25,  comma  3,  alla
segnalazione certificata di inizio di attivita',  da  presentare  con
comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9  del  decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
aprile 2007, n. 40,  al  registro  delle  imprese  che  la  trasmette
immediatamente allo sportello unico per le attivita' produttive. 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
articolo, la legge  7  novembre  1949,  n.  857,  e  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, sono abrogati.». 

        
                               Art. 19 
 
 
Modificazioni all'articolo 81 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
       relativo ai marchi ed attestati di qualita' dei servizi 
 
  1. All'articolo 81, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il
comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Le  violazioni  delle
disposizioni  di  cui  al  comma  1  sono  valutate  ai  fini   della
individuazione  di   eventuali   azioni   ingannevoli   o   omissioni
ingannevoli ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il codice
del consumo, anche ai fini dell'applicazione delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 27 del medesimo codice.». 

        
                               Art. 20 
 
 
Modificazioni all'articolo 85 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
                  recante modifiche ed abrogazioni 
 
  1. All'articolo 85 del decreto legislativo  n.  59  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' abrogato; 
    b) al comma 4, le parole: «74, 75, 76, 77 e 78»  sono  sostituite
dalle seguenti: «73, 74, 75 e 76»; 
    c) al comma 5, le lettere a), b), d), f) e g) sono soppresse; 
    d) al comma 5, dopo  la  lettera  e)  e'  inserita  la  seguente:
«e-bis) l'articolo 4, primo comma, lettere a) ed e), della  legge  14
novembre 1941, n. 1442;»; 
    e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. All'articolo
139, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e'  aggiunta,  in
fine, la seguente lettera: «b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59, recante attuazione della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai
servizi nel mercato interno.». 

        
                               Art. 21 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel   presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica e le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli
adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
 
                                 
 

        

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