Direttiva europea 83/2011 e tutela del consumatore

7 Aprile 2014
Modifica zoom
100%
di Rosalba Vitale

Una maggiore tutela per i consumatori arriva dalla direttiva europea 83/2011 recepita dal decreto legislativo n.21 del 21 febbraio 2014 in vigore dal 14 giugno.

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti.

Tra le novità introdotte sono certamente da segnalare quello dell’obbligo posto a carico del professionista di informare preventivamente il consumatore prima della conclusione di un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, in mancanza il termine di recesso verrebbe prorogato di 12 mesi.
Un ulteriore tema trattato è stato ciò che concerne l’ armonizzazione sul recesso contrattuale.
Al riguardo si prevede l’ obbligo del consumatore a restituire i beni entro quattordici giorni a decorrere dalla data di comunicazione al professionista della sua decisione di recedere dal contratto.
Gli strumenti a favore del consumatore che assolvono l’ onere della prova possono essere considerati una lettera, una telefonata o il rinvio dei beni con una chiara dichiarazione di recedere.
In tali ipotesi il professionista dovrebbe rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, inclusi quelli che coprono le spese a carico del professionista per consegnare il bene al consumatore.

Se poi il professionista o il consumatore non adempiano agli obblighi relativi all’esercizio del diritto di recesso, nei loro confronti si applicheranno le sanzioni previste dalla legislazione nazionale conformemente alla presente direttiva nonché le disposizioni del diritto contrattuale.

Seguono le disposizioni concernente le clausole che escludano i diritti derivanti dalla direttiva, queste se apposte sono inefficaci di conseguenza non vincoleranno il consumatore.
Inoltre l’ utente non sarà tenuto a pagare le prestazioni derivanti da beni e servizi non richiesti.
Tuttavia dall’applicazione della direttiva rimangono esclusi alcuni contratti elencati qui di seguito:
– contratti per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l’assistenza all’infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l’assistenza a lungo termine;
– contratti di assistenza sanitaria come definita all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2011/24/UE, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;
– contratti di attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse;
– contratti di servizi finanziari;
– contratti per la creazione, l’acquisizione o il trasferimento di beni immobili o di diritti su beni immobili;
– contratti per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;
– contratti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»;
– contratti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei – contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;
– contratti che, secondo i diritti degli Stati membri, sono istituiti con l’intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all’indipendenza e all’imparzialità, il quale deve garantire, fornendo un’informazione giuridica completa, che il consumatore conclude il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica;
– contratti di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;
– contratti di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l’articolo 8, paragrafo 2, e gli articoli 19 e 22;conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
– contratti conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l’utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore.
Tutte le volte che il consumatore si sentirà leso nei suoi diritti potrà rivolgersi all’ associazione dei consumatori.

Fonte: Leggioggi.it

 

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento