Dehors nei pubblici esercizi: anno 2023

di Miranda Corradi

16 Maggio 2023
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Si richiedono chiarimenti relativamente alla nuova normativa (L. 192/2022) sulle concessioni dei dehors in merito al pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico e alle relative esenzioni.
Si ritiene opportuno precisare il susseguirsi delle norme che hanno prorogato le disposizioni semplificative nelle procedure per autorizzare le occupazioni di suolo pubblico e l’installazione dei dehors da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Tali semplificazioni sono state introdotte per il 2020 dall’art. 181 commi 2, 3, 4 del D.L. 34/2020 come convertito dalla L. 77/2020.
Per il 2021 è invece intervenuto l’art. 9-ter commi 4 e 5 del D.L.137/2020, come convertito dalla L.176/2020, che prevedeva procedure semplificate per autorizzare le occupazioni di suolo pubblico e l’installazione dei dehors fino al 31/03/2021.
Successivamente tale termine è stato prorogato al 31/12/2021 dall’art. 30, comma 1, lett. b) del D.L.41/2021 come convertito dalla L. 69/2021.
Per il 2022 la L.15/2022 nel convertire il D.L.228/2021 (c.d. milleproroghe) vi ha introdotto l’art. 3-quinquies che prorogava l’applicazione delle disposizioni semplificative dell’art. 9-ter commi 4 e 5 del D.L.137/2020, come convertito dalla L.176/2020, fino al 30/06/2022.
Ma il D.L.21/2022 come convertito dalla L.51/2022 all’art. 10-ter ha poi stabilito un’ulteriore proroga dal 30/06/2022 al 30/09/2022, subordinata però al pagamento del canone unico di cui all’articolo 1, comma 816, della L.160/2019, salvo il caso in cui il comune avesse previsto l’esenzione da tale pagamento per le occupazioni già autorizzate ai sensi del citato art. 9-ter commi 4 e 5.
L’applicazione delle disposizioni del solo comma 5 dell’articolo 9-ter, del D.L.137/2020, convertito, con modificazioni, dallaL.176/2020, è stata poi prorogata al 31/12/2022, salvo disdetta dell’interessato, dall’art. 40 del D.L. 144/2022 come convertito dalla L.175/2022.
Il termine previsto dal citato art. 40 del D.L. 144/2022 come convertito dalla L.175/2022 è stato poi prorogato dapprima al 30/06/2023 dall’art. 1 comma 815 della L.197/2022 e successivamente al 31/12/2023 dall’art. 1 comma 22-quinquies del D.L.198/2022 come convertito dalla L.14/2023.
Quindi l’art. 9-ter del D.L.137/2020, come convertito dalla L.176/2020 e per effetto delle modifiche intervenute ha previsto:
  • al comma 4 che dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2022 le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse fossero presentate in via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al D.P.R. 160/2010 (SUAP);
  • al comma 5 che dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non sia subordinata alle autorizzazioni di cui agli  articoli 21  (per gli interventi soggetti ad autorizzazione) e 146 (per la gestione dei beni soggetti a tutela) del codice di cui al D.lgs. 42/2004. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al D.P.R. 380/2001 (180 giorni). Tuttavia occorre ricordare che dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 le autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell’art. 9-ter potevano essere prorogate soltanto in presenza del pagamento del canone unico di cui all’articolo 1, comma 816, della L.160/2019, salvo il caso in cui il comune avesse previsto l’esenzione da tale pagamento per le occupazioni già autorizzate ai sensi del citato art. 9-ter comma 5.
Per quanto attiene, invece, la gratuità dell’occupazione disposta dal legislatore, dobbiamo far riferimento dapprima all’art. 181 comma 1 del D.L. 34/2020 come convertito dalla L. 77/2020 che esonerava dal 1° maggio fino al 31/10/2020 le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/1991 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.lgs. 507/1993 e dal canone di cui all’art. 63 del D.lgs. 446/1997. Tale termine è poi stato prorogato al 31/12/2020 dal art. 109, co. 1, lett. a), del D.L. 104/2020 come convertito dalla L.126/2020.
L’esonero dal pagamento del canone unico, nel frattempo entrato in vigore, è stato disposto dal 1/01/2021 al 31/03/2021 dall’art. 9-ter comma 2 del D.L.137/2020, come convertito dalla L.176/2020.
Successivamente tale termine è stato prorogato al 31/12/2021 dall’art. 30, comma 1, lett. a), del D.L.41/2021 come convertito dalla L.69/2021.
La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) all’art. 1, Comma 706 ha poi prorogato al 31 marzo 2022 le disposizioni in materia di esonero di cui al citato articolo 9-ter.
Dopo tale data l’art. 10-ter D.L. 21/2022 come convertito dalla L.51/2022 ha previsto per i comuni la possibilità di prevedere la riduzione o l’esenzione dal pagamento del canone unico per le autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell’articolo 9-ter in parola fino al 30 settembre 2022.
Quindi, l’esenzione del pagamento del canone unico per le imprese di somministrazione di alimenti e bevande già titolari di autorizzazioni per l’occupazione del suolo o che lo hanno ottenuto durante il periodo di emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19, è stata prevista dal legislatore nazionale soltanto fino al 31/03/2022, con la possibilità per i comuni di disporne l’ulteriore proroga al 30/09/2022.
Dopo il 30/09/2022, salvo esenzioni introdotte specificamente dai comuni in relazione a determinati casi particolari, si applica il canone unico patrimoniale secondo quanto previsto dall’art. 1 commi 816-849 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

 

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