Decreto SCIA, novità articolo per articolo

1 Agosto 2016
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Sulla Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2016, n. 162 è stato pubblicato il D.lgs. sulla SCIA, 30 giugno 2016 n. 126, recante Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Il decreto legislativo sulla SCIA è formato da 4 articoli:

Art. 1 Libertà di iniziativa privata
Art. 2 Informazioni a cittadini e imprese
Art. 3 Modifiche alla L. 7 agosto 1990, n. 241
Art. 4 Disposizioni transitorie e di attuazione

E’ entrato in vigore il 28 luglio 2016, ma Regioni e  Comuni hanno tempo fino al  1 gennaio 2017 per adeguarsi alle modifiche apportate alla L. 241/1990.

Le novità articolo per articolo

1) Riforma con piu’ decreti – Certezza del regime applicabile

Come esplicitato all’art. 1, il nuovo decreto SCIA non contiene  l’intera riforma della segnalazione certificata di inizio attività, ma reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti per attività private soggette a SCIA.

Per attuare l’intera riforma, dovranno essere emanati uno o più decreti (1) , ai quali è demandata, in particolare  l’individuazione delle attività oggetto di mera comunicazione, quelle soggette a SCIA, e quelle in  silenzio-assenso.

Tutte le restanti attività non espressamente individuate, saranno invece libere,  così da garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e salvaguardare la libertà di iniziativa economica.

2) Informazioni chiare a cittadini e imprese – Sanzioni ai funzionari pubblici  che non rispettano la norma

L’art. 2 riprende il tema non nuovo, della modulistica unificata e standardizzata che le amministrazioni statali e gli enti locali devono adottare. La modulistica viene approvata  sentita la Conferenza unificata.

Per ogni tipologia di procedimento i moduli unici devono definire i contenuti tipici, i dati da fornire, la documentazione da allegare. Il privato potrà indicare il proprio domicilio digitale (e-mail o pec) per le comunicazioni con l’amministrazione;

Per l’edilizia e le attività produttive i moduli standard saranno adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle specifiche normative regionali (2).

Le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito  istituzionale i moduli standard. Fino a quando non sarà adottata la modulistica standard, l’amministrazione deve indicare preventivamente sul proprio sito istituzionale, per ogni pratica, l’elenco della  documentazione che  il cittadino deve presentare.

L’inadempienza degli obblighi di pubblicazione, che può essere segnalata anche da un cittadino,  comporta l’intervento sostituto, rimesso alle regioni che in prima battuta assegnano all’ente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure necessarie. In caso di inadempienza della regione il potere sostitutivo è rimesso allo Stato.

E’ vietata ogni richiesta  di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati come necessari nei moduli o negli elenchi pubblicati. L’Amministrazione può soltanto chiedere agli interessati informazioni o documenti nel solo caso di mancata corrispondenza del contenuto della segnalazione, comunicazione, istanza e dei relativi allegati rispetto a quanto deve essere prodotto.

La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti necessari alla singola pratica e la richiesta di integrazioni di documenti non previsti nei moduli od elenchi, costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi, salve le ulteriori sanzioni previste dal D.lgs. 33/2013 (art. 2, comma 4 del D.lgs. 162/2016).

3) Modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo

Lart. 3 del decreto SCIA interviene in modo significativo sulla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241. Le modificazioni relative al procedimento riguardano: l’inserimento dell’articolo 18-bis “Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni”, la modifica ai commi 2 e 3 dell’art. 19 “Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA”; l’inserimento dell’art. 19-bis “Concentrazione dei regimi amministrativi”.

Le Regioni ed i  Comuni devono adeguarsi alle nuove disposizioni di cui ai predetti articoli entro il 1 gennaio 2017.

Presentazione – Ricezione di istanze, segnalazioni,  comunicazioni

Il nuovo art. 18-bis introdotto nella L. 241/1990 (3) disciplina la modalità di presentazione e di conseguenza di ricezione,  di istanze, segnalazioni o comunicazioni.

Le ricadute  organizzative e la necessità di adeguamento tecnologico e informatico che, almeno per la maggioranza dei Comuni,  risulteranno necessarie per dare applicazione alla legge, non sono trascurabili.

La presentazione comporta l’immediato rilascio, anche in via telematica della ricevuta, la quale:
attesti l’avvenuta presentazione dell’istanza, segnalazione, comunicazione;
indichi i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere, ove previsto, ovvero i termini entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza;
può costituire comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990, se contiene tutte le informazioni di cui all’art. 8 (oggetto  del procedimento, ufficio e persona responsabile di procedimento, data entro la quale deve il procedimento deve concludersi e rimedi esperibili in caso di inerzia).

L’ultimo periodo del comma 1 specifica che anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono comunque effetti, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

La data di protocollazione non può essere diversa dalla data di presentazione.

La disposizione non tiene per esempio conto che una SCIA può essere inviata con modalità  telematica a qualsiasi orario e giorno, e dunque oggettivamente può verificarsi l’impossibilità di fare coincidere le due date. Peraltro, l’obbligo della ricevuta, che nella PEC è rilasciata dal sistema, fornisce già al cittadino certezza del giorno in cui è avvenuta la presentazione e dal quale parte il computo dei termini assegnati all’amministrazione.

La presentazione della SCIA a un ufficio diverso da quello competente, non fa decorrere i termini per il controllo sulla SCIA e per assumere gli eventuali provvedimenti per inibire l’attività e la  rimozione degli effetti dannosi e, nei procedimenti ad istanza di parte, non fa decorrere i termini per il silenzio-assenso. I termini decorrono dal ricevimento della pratica da parte dell’ufficio competente

Inizio immediato dell’attività – Controlli nel termine di giorni 30 dalla presentazione

L’art. 19 “Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA”  della L. 241/1990, è modificato  ai commi 2 e 3 (4) .

Il comma 2 modificato,  dispone che l’attività oggetto di SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione allo sportello dell’amministrazione competente, “anche nei casi di cui all’art. 19-bis, comma 2”, e cioè nei casi in cui per lo svolgimento dell’attività soggetto a SCIA, siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni o notifiche, per le quali l’interessato presenta un’unica SCIA.

Il comma 3 ridefinisce le modalità di controllo della SCIA e i poteri di intervento dell’amministrazione entro il termine perentorio di giorni 30 (5)  dal ricevimento. L’esito del controllo può avere le seguenti conseguenze:
1) in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per effettuare l’intervento, l’amministrazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi;
2) nel caso di cui al precedente punto, qualora l’attività sia regolarizzabile,  l’amministrazione con atto motivato invita il privato (senza sospendere l’attività) a conformare l’intervento,  prescrivendo le misure necessarie e fissando un termine non inferiore a 30 giorni per l’adozione delle stesse. Decorso inutilmente il termine fissato  l’attività si intende vietata; (6)
3) nel caso in cui l’attività sia regolarizzabile ma l’amministrazione riscontri attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, con l’atto motivato in cui prescrive le misure necessarie a conformare e fissa il termine,  dispone la sospensione dell’attività.

L’atto motivato interrompe il termine di giorni 30 per il controllo che  ricomincia a decorrere, per intero, dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure prescritte. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione adottata.

Il potere di intervento dopo il termine di giorni 30 dal deposito non è stato modificato e dunque resta disciplinato dall’art. 19, comma 4, novellato dalla L. n. 124/2015.

Sportello Unico – SCIA unica – Atti di assenso presupposti

L’art. 19-bis di nuovo inserimento nella L. 241/1990 (7) come si evince dal titolo “concentrazione di regimi amministrativi”, regola due diverse fattispecie: l’attività che per essere intrapresa richiede più SCIA oppure l’attività soggetta a SCIA ma che ha come presupposto il rilascio di atti di assenso comunque denominati.

La prima fattispecie è ora disciplinata da un nuovo istituto  la “SCIA Unica” , la seconda dalla preventiva acquisizione degli atti di assenso da parte dello sportello unico.

La semplificazione amministrativa perseguita da questa nuova disposizione, attraverso i suoi  tre commi,  prevede  al primo comma, uno sportello unico, di regola telematico, per la presentazione della SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

L’amministrazione può istituire più sedi dello sportello, ma al solo scopo di assicurare al cittadino una pluralità di punti di accesso sul territorio.

La formulazione potrebbe fare pensare che i due sportelli, Suap e SUE, debbano essere unificati. Ma se così fosse, il legislatore avrebbe dovuto disporlo espressamente poiché  si tratterebbe di una riforma sostanziale. Pertanto, si propende per ritenere che i due sportelli, che si fondano su rispettive normative di settore, mantengono le loro rispettive competenze.

Lo sportello unico deve essere indicato sul sito istituzionale di ogni amministrazione. La mancata pubblicazione di questa informazione, costituisce un illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio e la privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (secondo quanto dispone l’art. 2, comma 5 del D.lgs. 162/2016, fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs. 33/2013).

Il secondo comma norma una nuova fattispecie. Si tratta del caso in cui per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA, siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni, notifiche, relativi a procedimenti di competenza di altre Amministrazioni. L’interessato, in tal caso, presenta allo sportello unico una “SCIA unica” che scaturisce da una “concentrazione di regimi amministrativi” delle diverse SCIA.

L’Amministrazione che riceve la SCIA unica, la deve trasmettere immediatamente alle altre amministrazioni interessate affinché effettuino il controllo della sussistenza dei presupposti e requisiti per lo svolgimento dell’attività. Le amministrazioni coinvolte nel procedimento devono presentare eventuali proposte motivate di adozione dei provvedimenti inibitori dell’attività e/o di regolarizzazione previsti all’art. 19, comma 3,  almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di giorni 30 per il controllo della SCIA edilizia e di giorni 60 per le SCIA non edilizia.

Il terzo comma disciplina l’ipotesi in cui l’attività o l’intervento soggetto a SCIA sia condizionata dall’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive. L’interessato presenta allo sportello unico la relativa istanza; lo sportello deve indire una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della stessa L. 241/1990. I termini per i lavori della conferenza (8) decorrono dalla data di presentazione dell’istanza; l’inizio dell’attività o dei lavori è subordinato al rilascio degli atti di cui lo sportello dà comunicazione. (9)

Responsabilità del funzionario per interventi non conformi scaturiti da SCIA o silenzio-assenso 

Per concludere, si riporta il comma 2-ter aggiunto all’art. 21 “Disposizioni sanzionatorie” della L. 241/1990 che dispone “La decorrenza del termine previsto dall’art. 19, comma 3  e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la Segnalazione certificata o l’istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti”.

di Valeria Tarroni

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(1) Lo schema di decreto “Scia-2”  è già stato varato dal Consiglio dei Ministri e dovrà essere esaminato dalla Conferenza Stato/Regioni e dal Consiglio di Stato. Prevede diverse modifiche al DPR 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”

(2) Per l’edilizia sono  stati approvati in sede di Conferenza Unificata i moduli unici per la SCIA e per il permesso di costruire il 12/6/2014;  per la comunicazione inizio lavori e per la comunicazione inizio lavori asseverata il 18/12/2014; per la DIA c.d.  ”SuperDia” il 16/7/2015.

(3) Art. 18-bis. (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni) introdotto dall’art. 3, comma 1 lett. a) del D.lg.s 126/2016
1. Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all’articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7. La data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.
2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli 
articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell’istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell’ufficio competente.

(4) Si riportano i  commi 2 e 3 dell’art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA) , modificati dall’art. 3, comma 1,, lett. b), del D.lgs. 126/2016:
“ 2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all’articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.”

(5) Termine per la SCIA edilizia; 60 giorni per le altre SCIA

(6) Nel caso in cui l’attività sia conformabile, il decreto legislativo ha eliminato l’obbligo di disporre comunque la sospensione dell’attività intrapresa che era stato introdotto  dall’art. 6, comma 1, legge n. 124/2015

(7) Art. 19-bis. (Concentrazione dei regimi amministrativi)
(articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 126 del 2016)
1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.
2. Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L’amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all’
articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti.
3. Nel caso in cui l’attività oggetto di SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e
amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell’
articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all’articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell’istanza e l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all’interessato.

(8) La conferenza di servizi semplificata di cui al D.lgs. 127/2016 in vigore dal 28/7/2016,  deve chiudere i propri lavori entro 45 giorni.

(9) Per le autorizzazioni preliminari alla SCIA edilizia e alla comunicazione di inizio lavori, vige l’art. 23-bis introdotto nel  DPR 380/2001 “Testo Unico per l’Edilizia” dalla L. 98/2013 c.d. “decreto del fare”, che andrà ora coordinato con l’art. 19-bis che prevede la convocazione di una conferenza di servizi quale modalità di acquisire gli atti di assenso.

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