Dopo diversi interventi il “decretone” sanità è stato svuotato di molte delle novità che avevano messo in agitazione i produttori di bibite, le agenzie del gioco d’azzardo, i medici ecc…
Di particolare interesse:
- art.7, commi 1-3: obbligo di verificare età al momento della vendita tramite documento di identità, aumento delle sanzioni per chi vende prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto, i distributori automatici per la vendita al pubblico devono essere dotati di un sistema automatico di rilevamento dell’età anagrafica dell’acquirente
- art.7, commi 4-7: divieto ( dal 1 gennaio 2013) di messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche ecc..
- art.7, comma 8: divieto di accesso dei minori di anni 18 nei locali ovi si pratica il gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b); si applicano le sanzioni previste dall’art.24, commi 21 e 22, del D.L. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011
- art.8, commi 4-5: obbligo cartello con le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, riportanti le informazioni relative alle corrette condizioni di impiego per vendita pesce, cefalopodi freschi, pesci di acqua dolce ecc.. – sanzione pecuniaria da €.600 a €.3500
- art.8, commi 6-11: obbligo cartello con le informazioni per la bollitura, limiti per la vendita del latte crudo, sanzione pecuniaria da €.5.000 ad €.50.000
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