Decreto Dignità – Contrasto alla ludopatia

3 Luglio 2018
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Il Consiglio dei ministri, ha approvato il decreto-legge che introduce misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Nel provvedimento, tra le altre  disposizioni,  viene previsto il rafforzamento della tutela del consumatore e un più efficace contrasto alla ludopatia,

In particolare, ritenuta la straordinaria necessità di introdurre strumenti volti a contrastare il grave fenomeno della ludopatia, l’articolo 8 del decreto pone il divieto della pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro, in considerazione delle rilevanti dimensioni che tale pratica ha assunto nel nostro Paese con conseguente aumento del rischio soprattutto per i soggetti più vulnerabili di una dipendenza socioeconomica con veri e propri effetti patologici, che si riflettono sul soggetto con gravi disagi per la persona, compromettendo l’equilibrio familiare, lavorativo e finanziario comportando un aumento dell’indebitamento e quindi con un più facile assoggettamento a prestiti usurari.

Al comma 1, il divieto, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.
Il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti che promuove il gioco d’azzardo o la scommessa. Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ai commi 2 e 3 sono previste le relative misure sanzionatorie e l’Autorità competente ad effettuare l’accertamento e l’irrogazione delle stesse. Quanto alle sanzioni è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000 a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività. Detta misura sanzionatoria si applicherà “de futuro” a tutte le violazioni delle disposizioni recate dal primo comma. Viene tuttavia fatto salvo quanto già previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Legge Balduzzi), che in materia di divieto di pubblicità del gioco d’azzardo nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro.

Il comma 4 stabilisce una specifica destinazione dei proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni.
La norma mira quindi a tutelare più efficacemente il consumatore da un tipo di pubblicità sempre più pervasiva e si pone in linea di continuità con le analoghe disposizioni che vietano (ormai da tempo) la pubblicità dei prodotti da fumo (v. L. 10 aprile 1962, n. 65), le misure di prevenzione per contrastare la ludopatia, limitate però ai minori, previste dalla legge “Balduzzi (D.L. 13/09/2012, n. 158 ed in particolare l’art. 7, comma 4) e quelle recate dall’articolo 1, commi da 937 a 940 della legge n. 208 del 2015 (c.d. “pacchetto giochi”) e il divieto di pubblicità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n.401.

A livello dell’Unione Europea non c’è una normativa specifica sul gioco d’azzardo. Vi è però una risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d’azzardo online nel mercato interno in cui si sottolinea, da un lato, che i fornitori di gioco d’azzardo online devono in ogni caso rispettare la legislazione nazionale degli Stati membri in cui operano e, dall’altro, che è opportuno che gli Stati membri conservino il diritto di imporre le restrizioni che ritengono necessarie e giustificate per contrastare il gioco d’azzardo online illegale. Nel 2014 la Commissione europea ha emanato una raccomandazione concernente principi intesi a tutelare efficacemente i consumatori con riferimento al Gioco d’azzardo on-line. Il comma 5 prevede una disposizione transitoria volta a fare salvi i contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto ai quali resta applicabile la normativa vigente anteriormente a tale data.

 

Di seguito anticipiamo l’articolo 8 del decreto

Articolo 8 –  (Divieto di pubblicità giochi e scommesse)

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000.
3. L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile la normativa vigente anteriormente alla medesima data.

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