DDL: farmaci da banco in tutti i negozi e senza la presenza di un farmacista

8 Ottobre 2008
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Farmaci da banco in tutti i negozi e senza la presenza di un farmacista: è la proposta dei Senatori Gasparri e Tomassini, che hanno presentato il disegno di legge n. 863, recante “Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell’esercizio farmaceutico”, assegnato alla XII commissione in sede referente al Senato. Il ddl, riaffermato il principio dell’esclusiva alle farmacie per la distribuzione delle specialità medicinali, prevede che la distribuzione di presìdi medico chirurgici, prodotti sanitari, alimenti speciali ed ogni altro prodotto parafarmaceutico posto a carico dei Servizi sanitari regionali o del SSN è riservata in via preferenziale alle farmacie, purché il costo totale del servizio non sia superiore a quello ottenibile con altre forme di distribuzione.
L’art. 1 del testo propone poi che, per i farmaci non soggetti a prescrizione medica (farmaci da banco od OTC e farmaci senza obbligo di prescrizione o SOP), venga istituita una ulteriore categoria, che comprenda un elenco di medicinali, appositamente individuati dall’Agenzia italiana del farmaco, non soggetti all’obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medica, i quali, per tipo di principio attivo, per dose unitaria, per numero di unità posologiche contenute nella singola confezione e per tipo di forma farmaceutica, possano essere venduti anche al di fuori delle farmacie e senza obbligo della presenza di farmacista, con esclusione dei farmaci che richiedono particolari condizioni di conservazione o che abbiano validità inferiore ai diciotto mesi.
Le strutture che intendessero vendere detti farmaci avrebbero poi l’obbligo di mantenerli in aree distinte dalle altre merci, non avrebbero l’onere di avere un farmacista alle proprie dipendenze e non potrebbero ritirare ricette mediche di alcun tipo. Di converso, l’insegna “parafarmacia” potrebbe essere utilizzata solo dagli esercizi commerciali che abbiano alle proprie dipendenze un farmacista iscritto all’Ordine professionale sempre presente in sede.
L’art. 9 del ddl prevede l’applicazione dell’ammenda da 5.000 a 15.000 euro per chiunque ponga in vendita al di fuori dalle farmacie farmaci diversi da quelli di cui è previsto l’inserimento nell’elenco sopra menzionato, dimenticando però l’esistenza dei medicinali commercializzati nelle parafarmacie.

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