L’art. 1 del testo propone poi che, per i farmaci non soggetti a prescrizione medica (farmaci da banco od OTC e farmaci senza obbligo di prescrizione o SOP), venga istituita una ulteriore categoria, che comprenda un elenco di medicinali, appositamente individuati dall’Agenzia italiana del farmaco, non soggetti all’obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medica, i quali, per tipo di principio attivo, per dose unitaria, per numero di unità posologiche contenute nella singola confezione e per tipo di forma farmaceutica, possano essere venduti anche al di fuori delle farmacie e senza obbligo della presenza di farmacista, con esclusione dei farmaci che richiedono particolari condizioni di conservazione o che abbiano validità inferiore ai diciotto mesi.
Le strutture che intendessero vendere detti farmaci avrebbero poi l’obbligo di mantenerli in aree distinte dalle altre merci, non avrebbero l’onere di avere un farmacista alle proprie dipendenze e non potrebbero ritirare ricette mediche di alcun tipo. Di converso, l’insegna “parafarmacia” potrebbe essere utilizzata solo dagli esercizi commerciali che abbiano alle proprie dipendenze un farmacista iscritto all’Ordine professionale sempre presente in sede.
L’art. 9 del ddl prevede l’applicazione dell’ammenda da 5.000 a 15.000 euro per chiunque ponga in vendita al di fuori dalle farmacie farmaci diversi da quelli di cui è previsto l’inserimento nell’elenco sopra menzionato, dimenticando però l’esistenza dei medicinali commercializzati nelle parafarmacie.
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