Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi (art. 26)
Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi, uno più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l’individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per cui è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva. Con le norme attuative, dovranno essere eliminati gli adempimenti non necessari, anche modificando la disciplina delle attività private non soggette ad autorizzazione espressa, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, e si dovrà prevedere il dimezzamento della durata dei procedimenti, monitorando i tempi e il livello di soddisfazione degli utenti. Tra i principi direttivi, è prevista anche l’introduzione di misure per consentire la tracciabilità digitale delle procedure, come già avviene per i pacchi postali, e per armonizzare la modulistica attraverso l’adozione di moduli unificati e standardizzati validi su tutto il territorio nazionale.
Delega per le semplificazioni in materia di rinnovabili (art. 26)
Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell’adeguamento della normativa vigente al diritto dell’Unione europea, della sua razionalizzazione e semplificazione e della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese. Obiettivo: arrivare a una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia, per assicurare certezza del diritto e procedimenti più semplici.
Delega per la semplificazione dei controlli sulle imprese (art. 27)
Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi, uno o più decreti legislativi per rendere più chiaro, coerente e proporzionato il sistema dei controlli sulle attività economiche, evitando inutili duplicazioni e rigidità delle amministrazioni di settore. In particolare, la delega, ispirata alle migliori pratiche europee e internazionali, punta a tre obiettivi: eliminare gli adempimenti non necessari; favorire la programmazione dei controlli per evitare sovrapposizioni di competenze e ritardi che possano ostacolare il normale esercizio dell’attività di impresa; consentire l’accesso ai dati e allo scambio di informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l’interoperabilità delle banche dati. Tra i criteri direttivi più rilevanti, c’è il principio “once only”: il divieto per le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei controlli sulle imprese, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in possesso della Pa.
Fonte: www.funzionepubblica.gov.it
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