1) l’art. 4 del D.L. consente ai comuni di effettuare un riesame delle concessioni di suolo pubblico rilasciate per il commercio su aree pubbliche non più compatibili con esigenze di tutela del decoro dei siti culturali; in caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente un indennizzo nel limite massimo di un dodicesimo del canone annuo dovuto;
2) l’art.13 prevede la SCIA per:
a) l’avvio e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive;
b)l’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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