Una differenza rilevante fra l’accesso civico generalizzato e l’accesso procedimentale sta nell’impossibilità, per le amministrazioni, di limitare l’espressione del relativo diritto, individuando categorie di atti da sottrarre al primo – con atto meramente amministrativo, ma anche con atto formalmente amministrativo e sostanzialmente normativo, come un regolamento – ciò che è invece espressamente previsto dall’art. 24, comma 6, della legge 241/90, con riferimento al secondo.
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