Corte di Cassazione 8 gennaio 2010, n. 105 – Gli impianti pubblicitari scontano soltanto l’imposta comunale sulla pubblicità e non anche la Tosap

25 Gennaio 2010
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La Cassazione tributaria, con la sentenza n. 105 depositata in data 8 gennaio 2010, ha affermato che gli impianti pubblicitari scontano soltanto l’imposta comunale sulla pubblicità e non anche la Tosap. Viene quindi confermato l’indirizzo inaugurato con la pronuncia 17614 del 1° settembre 2004, secondo cui risulta evidente il carattere di specialità della pubblicità per impianti rispetto al genere «dell´occupazione di qualsiasi natura», oggetto della Tosap. La conferma dell´alternatività tra Tosap ed imposta sulla pubblicità per impianti si trarrebbe, poi, dal fatto che l´art. 5.1 D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, dev´essere interpretato nel senso che ogge tto dell´imposta sulla pubblicità non è il ´mezzo effettivamente utilizzato´, ma il ´mezzo disponibile´. In sostanza l´impianto pubblicitario è sottoposto all´imposta di pubblicità, e non alla Tosap, anche se non viene utilizzato effettivamente. Infatti, secondo la Suprema Corte, l´art. 1 e l´art. 38 D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 prevedono due diversi oggetti per l´imposta comunale sulla pubblicità e per la tassa per l´occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma è anche vero che la pubblicità che sia realizzata attraverso appositi impianti – gli impianti che lo stesso atto normativa chiama pubblicitari o impianti per pubbliche affissioni – presuppongono di necessità che si occupi anche una parte di suolo pubblico. Va comunque evidenziato che in cas o di concessione di spazi pubblici per l’installazione di mezzi pubblicitari, anche tramite gara, è legittima l’applicazione di un canone concessorio, che non si sostituisce in alcun modo all’imposta comunale sulla pubblicità ( comma 7 dell´art. 9 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dal comma 55 dell´art. 145 l. 23 dicembre 2000, n. 388).

(Fonte: Ancitel)

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