L’attribuzione della materia delle «professioni» alla competenza concorrente dello Stato, prevista dalla Costituzione, prescinde, secondo la Corte, dal settore nel quale l’attività professionale si esplica e corrisponde all’esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i princípi dell’ordinamento comunitario.
Tra l’altro, la Corte evidenzia che le rilevanti modifiche apportate alla disciplina in materia di professioni turistiche, sono state anche la conseguenza di alcune procedure di infrazione promosse dalla Commissione CE nei confronti dello Stato italiano, la cui normativa impediva alle guide comunitarie di esercitare liberamente la loro professione sul territorio nazionale (si veda in particolare, la sentenza della Corte di giustizia 26 febbraio 1991, nella causa C-180/89).
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