L’articolo in questione imponeva ai comuni di individuare gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa e definire la disciplina urbanistica cui è in ogni caso subordinato l’insediamento dei phone center, con particolare riferimento alla disponibilità di aree per parcheggi, nonché alla compatibilità con le altre funzioni urbane e con la viabilità di accesso.
>> Corte Costituzionale 26/1/2009 n. 25
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 8, L.R. Veneto 30/11/2007, n. 32
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