In particolare, in quei giorni, tali strutture ed esercizi sono chiusi, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti di vendita di generi alimentari, purchè sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle medesime giornate limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici e di generi alimentari.
Nei mercati, sia all’aperto che coperti, può essere svolta solo la vendita di generi alimentari.
In tutti questi casi resta vietata ogni forma di assembramento e deve essere garantita sempre la distanza di un metro tra le persone, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura.
I provvedimenti di riferimento
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/3/2020 (G.U. 11/3/2020 n. 64)
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale
Circolare Ministero dell’interno 12/3/2020
Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19).
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