Consumo sul posto

29 Agosto 2019
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Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, all’art. 7, già consentiva agli esercizi di vicinato il consumo immediato dei prodotti di cui all’articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, a condizione che fossero esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati e fermi restando i requisiti igienico-sanitari.

I prodotti di cui al citato art. 4 erano però relativi solo ai servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, di cui al d.m. 3 marzo 19942, e quindi alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense aziendali, interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e dagli esercizi commerciali per la vendita dei generi alimentari.

 

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