I prodotti di cui al citato art. 4 erano però relativi solo ai servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, di cui al d.m. 3 marzo 19942, e quindi alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense aziendali, interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e dagli esercizi commerciali per la vendita dei generi alimentari.
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