In tutt’ tre le sentenze il Consiglio di Stato è chiamato a pronunciarsi sulla riforma di altrettante sentenze del Tar della Provincia di Bolzano che aveva accolto il ricorso proposto, nei tre diversi casi, nei confronti del questore di Bolzano il quale aveva sospeso per 15 giorni la licenza di pubblico esercizio (bar) avendo gli agenti della Questura sequestrato all’interno del locale apparecchi di videogiochi non conformi alla normativa vigente dopo aver constatato che veniva pagata una vincita ad un giocatore.
Il questore aveva adottato il provvedimento sul presupposto che il gioco d’azzardo rappresentava nella provincia un fenomeno di particolare allarme sociale e pericolo per l’ordine, la moralità e la sicurezza pubblica.
Il Tar ha ritenuto che il Questore fosse privo di competenza in ragione della materia attribuita al Presidente della Provincia ai sensi degli artt. 9 e 20 dello Statuto di autonomia approvato con d.p.r. n. 670 del 1972 e dell’art. 3, comma 1, delle norme di attuazione approvate con d.p.r. n. 686 del 1973, trattandosi di un provvedimento di pubblica sicurezza riferito al settore degli esercizi pubblici.
Ne è conseguito, ad avviso del Tar, che i provvedimenti di sospensione o di chiusura di pubblici esercizi, ai sensi dell’art. 110, comma 1 (recte: comma 11), del t.u.l.p.s. del 1931, debbono essere rilasciati dal Presidente della provincia e non dal questore.
Secondo la Corte, l’equivoco in cui incorre la sentenza impugnata è quello di ritenere che la materia coinvolta nella fattispecie concreta sia quella dei “pubblici esercizi” di competenza provinciale e che le funzioni di pubblica sicurezza relative a detti esercizi siano pure di competenza provinciale.
Viceversa va considerato che il luogo o il locale in cui si sono realizzati certi comportamenti illeciti è solo un elemento fattuale che non può spostare l’ordine delle competenze fissato dalle leggi, e che le funzioni di pubblica sicurezza che la provincia è abilitata a svolgere hanno precipuamente il carattere “strumentale” ed accessorio all’esercizio delle competenze, ma solo nelle materie loro attribuite.L’art. 110, comma 1, del t.u.l.p.s. distingue due diverse tipologie di giochi: da una parte i giochi d’azzardo per i quali il disvalore è in re ipsa e che sono vietati, dall’altra i giochi che si ritenga di vietare nel pubblico interesse, per i quali dunque dovrà essere fornita adeguata motivazione sull’inserimento nella tabella dei giochi proibiti; poi esistono i c.d. “giochi leciti”.
Tutti sono soggetti ad una peculiare azione di vigilanza da parte dell’autorità di pubblica sicurezza che si identifica nel questore.
>> Consiglio di Stato sez.VI 10/9/2008 n. 4321
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