Il Consiglio di Stato con la
decisione n. 1263 del 4 marzo 2010 ha evidenziato che qualora nella zona dove è collocata un’edicola si verificano eventi sia di natura delinquenziale che di scarsezza commerciale che non consentono più la prosecuzione dell’attività di vendita di giornali e quotidiani nella zona medesima in modo ordinato e con un qualche profitto dall’attività medesima, l’Amministrazione comunale per far fronte a queste condizioni di invivibilità deve prendere in considerazione, in modo preminente, la possibilità di trasferire l’autorizzazione dell’edicolante in altra area, che sia preventivamente individuata come necessaria per la localizzazione dell’edicola. Non esiste nella localizzazione una sorta di “ibernazione” territoriale, ma una scelta operata per il buon andamento dell’attività in connessione con le esigenze pubbliche.
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