Secondo l’Amministrazione dell’interno il legislatore con il d.l. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani) si è preoccupato di chiarire la portata della norma, introducendo unicamente alcune importanti novità nella disciplina del gioco lecito, istituendo i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro gestiti dallo Stato, consentendo a persone fisiche e/o giuridiche legittimate dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato l’acquisizione di una concessione a gestire il mercato del gioco pubblico on-line con i c.d. skill game.
Al contrario, il comma 1 dell’art. 38 sembra riguardare solo la disciplina pubblicistica dei giochi on-line, rimanendo esclusi da qualsivoglia regolamentazione i tornei di carte realizzati tra persone fisiche “dal vivo“.
Il tenore del citato comma 1 ha indotto talune associazioni private di giocatori di poker nella variante denominata “texas hold’em” o “poker sportivo“, a ritenere che ogni gioco di carte realizzato “dal vivo,” anche se d’azzardo, qualora venga praticato con le modalità rappresentate nel menzionato art. 38, perde la connotazione illecita, divenendo un gioco di abilità.
Posto dunque che il poker “dal vivo” non è in alcun modo regolamentato dal “decreto Bersani”, resta da esaminare se tale gioco di carte debba qualificarsi come d’azzardo o come gioco lecito e, dunque, verificare se il suo esercizio deve essere sottoposto a restrizioni ed eventualmente in quale misura.Secondo la magistratura amministrativa il poker nella variante “texas hold’em”, nella misura in cui rappresenta uno svago, può esprimere un’utilità sociale; diversamente va qualificato come gioco d’azzardo e, perciò, vietato se, in considerazione delle sue regole come concretamente applicate dagli organizzatori, esso palesi gli elementi tipici del reato.
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