I giudici del TAR avevano ritenuto che, alla luce delle novità legislative collegate all’approvazione del “decreto Bersani” (DL n. 223/06, convertito in legge n. 248/06) era ormai precluso alle Amministrazioni adottare misure regolatorie che andavano ad incidere, direttamente o indirettamente, sull’equilibrio fra domanda e offerta, che deve invece determinarsi in base alle sole regole del mercato.
Il Consiglio di Stato, ha preferito rimandare la soluzione al momento della decisione di merito, per non lasciare i Comuni senza quadro di riferimento, e pertanto ha sospeso l’efficacia della sentenza di primo grado.
La decisione definitiva del Consiglio di Stato è ora attesa da Regioni e Comuni, perché sulla base di tale giurisprudenza possono disciplinare la programmazione di settore.
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