Concessioni balneari: punto e a capo

Approfondimento di Pippo Sciscioli

4 Giugno 2024
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Finirà mai la telenovela del rinnovo delle concessioni balneari?
Sono scadute lo scorso 31 dicembre, valgono fino al 31 dicembre di quest’anno o fino a tutto il 2033 ?

Il Tar Bari, con alcune recenti sentenze (n.553 ed altre) che hanno riguardato i Comuni di Monopoli e Barletta, ha aggiunto un elemento nuovo, ponendosi in apparente discontinuità rispetto ai principi generali delle sentenze gemelle nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Con queste ultime i giudici di Palazzo Spada avevano intimato i Comuni a disapplicare il termine quindicennale di rinnovo delle concessioni disposto dalla legge 145/18, risultando- questo- in contrasto con il generale principio di preventivo esperimento di procedure di evidenza pubblica scolpito dall’art.12 della direttiva “Servizi” n. 123 del 2006 della U.E.

Tuttavia tale principio non sarebbe violato in tutti i casi in cui i Comuni abbiano prorogato i titoli concessori sino al 2033 non automaticamente in base alla legge 145/18 (giudicata anticomunitaria) ma, invece, in base alla speciale procedura “comparativa” prevista dagli articoli 36 e 37 del codice della navigazione, in combinato disposto con l’art. 18 del regolamento di attuazione dello stesso codice.

Il fatto

In particolare, nel 2020 il Comune di Monopoli, a seguito di distinte istanze dei titolari uscenti di concessioni demaniali marittime formulate in base agli articoli 36 e 37 del codice della navigazione ed all’art.18 del suo regolamento di attuazione, pubblicate all’albo comunale per la durata prevista e rispetto alle quali non venivano presentate domande concorrenti e osservazioni di terzi, estendeva sino a tutto il 2033 la durata delle concessioni stesse.

A seguito però dell’entrata in vigore della legge 118/2022 e del ridotto termine di efficacia delle concessioni demaniali ad uso turistico, il Comune stesso annullava i precedenti rinnovi, aggiornando al 31.12.2024 la validità delle concessioni rilasciate.

La pronuncia del Tar

All’esito del contenzioso insorto, secondo i giudici amministrativi, la procedura di cui all’art. 18 del regolamento di attuazione del codice della navigazione seguita dal Comune garantisce adeguatamente la concorrenzialità tra più operatori interessati del settore turistico balneare, poiché offre loro la possibilità di presentare domande concorrenti nel periodo di pubblicazione sull’albo comunale dell’istanza di rinnovo.

Come è noto, l’art. 18 del regolamento di attuazione del codice della navigazione prescrive che“Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l’entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell’albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia 1. Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell’inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune e che l’autorità decidente ha l’obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale 2. In caso di opposizione o di presentazione di reclami la decisione spetta al Ministro per la marina mercantile 3. In ogni caso non si può procedere alla stipulazione dell’atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell’affissione e dell’inserzione della domanda. Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni. Il Ministro per la marina mercantile può autorizzare l’esame delle domande presentate anche oltre detto termine per imprescindibili esigenze di interesse pubblico 4. Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni altro caso di presentazione di domande concorrenti”.

Dunque, l’obbligo di pubblicazione per venti giorni consecutivi presso l’albo comunale on line della domanda di affidamento o rinnovo della concessione con espressa indicazione da parte dell’autorità concedente della possibilità per i terzi interessati al medesimo bene demaniale di presentare domande concorrenti e/o osservazioni, rappresenta una idonea e sufficiente modalità di svolgimento di una procedura competitiva tra più operatori economici.

In coerenza con le norme comunitarie in materia di concorrenza, questo meccanismo garantisce a tutti gli operatori economici potenzialmente interessati uguali opportunità concorrenziali in contrapposizione al titolare della concessione scaduta o in scadenza.

Insomma, come confermato già dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 10378/2023, sono vietate dall’ordinamento giuridico esclusivamente le proroghe automatiche e non anche quelle effettuate a seguito della procedura comparativa di cui all’art. 37 del codice della navigazione preceduta dalla pubblicazione delle istanze ai sensi dell’art. 18 del relativo regolamento.

PER APPROFONDIRE

Le concessioni balneari dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 4480/2024

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a cura di Domenico Ciccarelli
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