Concessioni balneari ancora alla CGUE

Approfondimento di Vincenzo Laudani

Vincenzo Laudani 5 Settembre 2024
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Indice


Il Giudice di Pace di Rimini (Giudice di Pace di Rimini, ordinanza 26.6.2024 n. 967) ha rimesso diverse questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di concessioni balneari.

In particolare, il Giudice di Pace ha chiesto alla Corte:

a) Se le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative costituiscano concessioni di servizi e, pertanto, se siano soggette alla disciplina della direttiva Bolkestein o alla disciplina della direttiva 2014/23/UE;
b) Se le concessioni balneari iniziate prima del 28 dicembre 2009 siano soggette alla disciplina della direttiva Bolkestein;
c) Se le concessioni balneari siano escluse dall’ambito di applicazione delle direttive di armonizzazione, come la direttiva Bolkestein;
d) Se le concessioni balneari svolte da società che curino interessi pubblici siano escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 49 del TFUE.

1. La ricostruzione della storia normativa e giurisprudenziale delle concessioni balneari


La legge 145 del 2018 aveva previsto la proroga delle concessioni demaniali marittime in essere al 31 Dicembre 2033[1].
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenze 17 e 18, affermava la necessità di disapplicare tale normativa e l’inefficacia di tutti gli atti amministrativi adottati sulla base della stessa, prevedendo comunque la legittimità della proroga fino al 31 Dicembre 2023 per evitare la decadenza immediata di tutte le concessioni con conseguente grave danno all’utenza e alle imprese[2]. La giurisprudenza del Consiglio di Stato specifica però che la direttiva Bolkestein non sia applicabile alle concessioni iniziate prima del 28 Dicembre 2009[3], e questo sulla base dei principi espressi dalla Corte di Giustizia sulla applicabilità retroattiva delle direttive[4].
Dopo l’intervento dell’Adunanza Plenaria il legislatore interveniva nuovamente sulla materia con la legge 118 del 2022, la quale prevedeva:
– Il conferimento di delega al Governo per l’adozione di decreti di riordino della materia, fissandone i relativi principi generali[5];
– La proroga di efficacia delle concessioni marittime in essere fino al 31 Dicembre 2023[6]
– La possibilità di adottare una proroga tecnica con durata fino al 31 Dicembre 2024[7].
Tale normativa veniva successivamente modificata dal d.l. 198 del 2022 e dalla legge 14/2023 di conversione del decreto. Le modifiche introducevano proroghe di maggiore durata delle concessioni e, altresì, un sostanziale blocco delle procedure di gara. Il Consiglio di Stato affermava però l’obbligo di disapplicare tali modifiche normative[8] e che questa posizione veniva ribadita anche dopo l’annullamento da parte della Corte di Cassazione di una delle due pronunce dell’Adunanza Plenaria.

2. Gli atti del Comune di Rimini e la posizione della concessionaria


La società Alfa era titolare di concessione demaniale marittima dal 1989 e, dunque, da prima dell’adozione e successiva efficacia della direttiva Bolkestein.
Il Comune di Rimini aveva inizialmente previsto, in applicazione della normativa del 2018, la postergazione della scadenza della concessione con efficacia fino al 31 Dicembre 2033.
Successivamente, a seguito degli sviluppi giurisprudenziali evidenziati, il Comune di Rimini modificava la scadenza dell’atto di concessione, prevedendo la cessazione dell’efficacia al 31 Dicembre 2024.
Gli atti amministrativi di modifica della scadenza venivano impugnati dinnanzi al TAR dell’Emilia-Romagna, con giudizio ad oggi non conclusosi.
In attesa della definizione del giudizio la società Alfa citava in giudizio il Comune di Rimini davanti all’Ufficio del Giudice di Pace chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla situazione di incertezza determinata con i propri atti, ritenuti illegittimi in quanto la concessione avrebbe durata indeterminata e comunque fino al 31 Dicembre 2033.
Nel corso del giudizio l’attore chiedeva inoltre di sollevare alla CGUE questioni pregiudiziali, richiesta che il Giudice di Pace di Rimini accoglie.

3. Le considerazioni del Giudice di Pace


Il giudice rileva come gli atti adottati dal Comune di Rimini siano effettivamente conformi alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato.
Il giudice ritiene di non poter disapplicare la normativa nazionale e, in particolare, la normativa del 2018 che aveva disposto la proroga delle concessioni al 31 Dicembre 2033. Ritiene il giudice, infatti, che la disapplicazione degli atti normativi possa avvenire soltanto a seguito di pronuncia della CGUE o della Corte Costituzionale e che, in mancanza, questi sia tenuto a farne applicazione indipendentemente dalle sentenze amministrative, evidenziando i gravi rischi che dalla disapplicazione conseguirebbero al concessionario per l’occupazione abusiva del demanio[9].
Per tale motivo, ai fini della conclusione del giudizio, il Giudice di Pace ritiene necessario rimettere quattro questioni pregiudiziali alla CGUE.

4. La prima questione pregiudiziale: l’esclusione delle concessioni demaniali marittime dall’ambito di applicazione delle direttive


Il giudice civile rileva che le concessioni demaniali possano essere qualificate non come concessioni di servizi ma come concessioni di beni.
La sentenza Promoimpresa della CGUE, ai considerando 44-48[10], afferma infatti l’applicabilità della direttiva Bolkestein soltanto laddove lo stato intenda aggiudicare una concessione di servizi o un’autorizzazione allo svolgimento di attività su area demaniale. La concessione, quindi, del bene non sarebbe soggetta a tale disciplina normativa (né alla direttiva 2014/23/UE sulle concessioni), con conseguente esclusione dall’ambito di applicazione della normativa eurounitaria e legittimità delle proroghe[11].
Conseguentemente il Giudice di Pace rimette la seguente questione alla Corte di Giustizia:
<< Si chiede alla Corte se le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative come quella della società ricorrente – che non svolge una prestazione di servizi determinata dell’ente aggiudicatore, bensì esercita un’attività economica in un’area demaniale statale – rientra o non rientra nella categoria delle concessioni di servizi e, quindi, se entra o non entra nel campo di applicazione delle autorizzazioni di cui alla direttiva servizi 2006/123/CE e/o della direttiva 2014/23/UE, trattandosi di alcuni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali terreni, mediante i quali lo Stato fissa unicamente le condizioni generali d’uso dei beni o delle risorse in questione, alla luce di quanto precisato dalla Corte di giustizia dell’Unione ai punti 45-48 della precedente sentenza Promoimpresa S.r.l. e Melis del 14 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 (EU:C:2016:558).»

5. La non applicabilità della direttiva Bolkestein alle concessioni aggiudicate prima del 28 Dicembre 2009


Il giudice rileva che il termine di trasposizione della Direttiva Bolkestein era fissato al 28 Dicembre 2009.
Secondo il giudice, le concessioni iniziate prima di tale termine sarebbero escluse dall’ambito di applicazione della direttiva, con conseguente legittimità delle proroghe[12] anche in considerazione di una giurisprudenza amministrativa che sembra effettivamente sottrarle all’applicazione della Bolkestein.
Pertanto, il giudice rimette la seguente questione pregiudiziale:
<< A prescindere dalla risposta della Corte al primo quesito, si chiede se le concessioni balneari come quella di cui è titolare la società ricorrente, iniziate prima del 28 dicembre 2009, sono comunque fuori dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE ai sensi dell’art.44 della stessa direttiva autorizzazioni, come sembrerebbe ricavarsi dal punto 73 della sentenza “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa)” della Corte del 20 aprile 2023 in causa C-348/22 (EU:C:2023:301)>>

6. Il turismo e l’esclusione dalle direttive di armonizzazione


L’articolo 195 del TFUE, pur riconoscendo la competenza dell’Unione Europea in materia di promozione del turismo, esclude che Parlamento Europeo e Consiglio possano introdurre misure di armonizzazione con la procedura legislativa ordinaria[13].
L’articolo 345 del TFUE esclude la possibilità per la normativa europea di incidere sul regime di proprietà degli Stati membri[14].
La direttiva Bolkestein non sarebbe quindi applicabile in quanto, altrimenti, questa inciderebbe sul regime di proprietà (e, in particolare, sulla determinazione della natura abusiva dell’occupazione) e, pur essendo direttiva di armonizzazione, inciderebbe sul settore del turismo.
Il giudice rimette quindi la seguente questione pregiudiziale alla CGUE:
<<A prescindere dalla risposta della Corte al primo e al secondo quesito, si chiede se l’art.195 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea, anche alla luce dell’art.345 dello stesso TFUE e dell’art.1 paragrafo 5 della direttiva 2006/123/CE, deve essere interpretato nel senso che le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative come quella della società ricorrente, operanti nel settore del turismo, sono escluse dal campo di applicazione delle direttive di armonizzazione, come la direttiva 2006/123/CE>>.

7. Le attività di esercizio di pubblici poteri


L’articolo 51 del TFUE esclude dall’ambito di applicazione della disciplina sulla libertà di stabilimento le attività che ineriscano all’esercizio di pubblici poteri.
Secondo il Giudice di Pace le concessioni demaniali marittime determinerebbero l’esercizio di pubblici poteri stabili e non occasionali da parte del concessionario, come la tutela del patrimonio costiero. Esse, quindi, sarebbero sottratte alla disciplina sulla libertà di stabilimento che fonda la direttiva Bolkestein.
Il giudice quindi rimette la seguente questione pregiudiziale:
<< A prescindere dalla risposta della Corte al primo, al secondo quesito e al terzo quesito, si chiede se l’art.51 (ex art.45 TCE) del Trattato di funzionamento dell’Unione europea e l’art.2 paragrafo 2 lettera i) della direttiva 2006/123/CE devono essere interpretati nel senso che le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative come quelle della società ricorrente, che svolgono in maniera costante e non occasionale attività di interesse pubblico sul territorio del demanio statale, quali la salvaguardia della proprietà pubblica, la tutela della salute e dell’igiene pubblica, la tutela del diritto delle persone con disabilità all’accesso alle attività di elioterapia e di balneazione, nonché attività turistiche, culturali e ambientali, 12 escluse dal campo di applicazione sia dell’art.49 del T.F.U.E. che della direttiva servizi>>.

NOTE
[1] Art. 1, commi 682 e 683 della legge 145/2018: <<682. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure ad adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.
683. Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l’occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell’articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale>>.
[2] Cons. Stato, Ad. Plen., 9.11.2021 n. 17 e 18: << 1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
2. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.
3. Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E>>
[3] Cons. Stato, sez. VI, 13.1.2022 n. 229: <<Come sottolineato dal ricorrente appellato, i canoni per cui è causa sono stati liquidati anteriormente al 28 dicembre 2009 e nel vigore dell’ultimo rinnovo disposto anteriormente alla medesima data.
Oltretutto il rapporto concessorio s’è costituito in data anteriore alla scadenza del termine di trasposizione (d.28 dicembre 2009) della Direttiva Servizi 2006/123/CE, ed anche il rinnovo di cui alla concessione n. 1/2007 è stato disposto anteriormente a detto termine. Da cui l’inapplicabilità della Direttiva Servizi ai rapporti concessori sorti anteriormente al termine di trasposizione della stessa>>
[4] Si vedano CGUE, sez. VI, 24.9.1998, C-76/97 in materia di applicabilità retroattiva della direttiva 92/50 in materia di coordinamento della disciplina di aggiudicazione degli appalti ratione temporis applicabile (<<il diritto comunitario non impone ad un’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro di intevenire, su domanda di un singolo, in rapporti giuridici in essere, instaurati a tempo indeterminato o con durata pluriennale, qualora tali rapporti siano stati posti in essere prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 92/50>>) e CGUE, 5.10.2000, C-337/98, per la quale il principio di irretroattività delle disposizioni prima del termine di trasposizione si applica non solo nel caso di contratto già concluso, ma anche nel caso di avvio del procedimento prima di tale termine (<<il principio generale che vi è enunciato può applicarsi a tutte le fasi di un procedimento di aggiudicazione di un appalto che sono state sì espletate prima della data di scadenza del termine di trasposizione di una direttiva, ma fanno però parte di un procedimento che è terminato dopo tale data>>).
[5] Art. 4 l. 118/2022: << 1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all’utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive, nel rispetto delle politiche di protezione dell’ambiente e del patrimonio culturale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all’acquacoltura e alla mitilicoltura.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche in deroga al codice della navigazione:
a) determinazione di criteri omogenei per l’individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l’adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;
b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;
c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell’ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;
d) definizione dei presupposti e dei casi per l’eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e delle piccole imprese;
e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:
1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;
2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;
3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;
4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall’offerente per migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilità, e dell’idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull’ambiente e sull’ecosistema, con preferenza per il programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;
5) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:
5.1) dell’esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all’attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l’accesso al settore di nuovi operatori;
5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d’impresa o di tipo professionale del settore;
6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell’attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell’Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;
7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall’ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinare in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell’effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell’utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;
g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l’affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;
h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all’ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;
i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;
l) definizione, al fine di favorire l’accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all’ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;
m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo;
n) adeguata considerazione, in sede di affidamento della concessione, dell’utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente>>
[6] Art. 3 commi 1 e 2 l. 118/2022: << 1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all’articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio;
b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione.
2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto dell’ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data>>-
[7] Art. 3 comma 3 l. 118/2022: << 3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’articolo 1161 del codice della navigazione>>.
[8] Cons. Stato, sez. VI, 1.3.2023 n. 3192: << non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato>>
[9] Si tratta di un profilo non ben motivato nell’ordinanza. Essa, infatti, parla dei rischi derivanti dall’occupazione abusiva dell’area demaniale dall’1 Gennaio 2024, senza considerare che, dagli stessi atti del giudizio, risulterebbe la scadenza al 31 Dicembre 2024.
[10] CGUE, sez. V, 14.7.2016, C-458/14 e C-67/15: <<44. Peraltro, nei limiti in cui i giudici del rinvio ritengono che le concessioni di cui ai procedimenti principali possano costituire concessioni di servizi, occorre precisare che, secondo il considerando 57 della direttiva 2006/123, le disposizioni della medesima riguardanti i regimi di autorizzazione non attengono alla conclusione di contratti da parte delle autorità competenti per la fornitura di un determinato servizio che rientra nelle norme relative agli appalti pubblici.
45. Ne risulta che le disposizioni relative ai regimi di autorizzazione della direttiva 2006/123 non sono applicabili a concessioni di servizi pubblici che possano, in particolare, rientrare nell’ambito della direttiva 2014/23.
46. A tale riguardo occorre ricordare che una concessione di servizi è caratterizzata, in particolare, da una situazione in cui un diritto di gestire un servizio determinato viene trasferito da un’autorità aggiudicatrice ad un concessionario e che questi dispone, nell’ambito del contratto concluso, di una certa libertà economica per determinare le condizioni di gestione di tale diritto, restando parallelamente in larga misura esposto ai rischi connessi a detta gestione (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2009, Hans & Christophorus Oymanns, C‑300/07, EU:C:2009:358, punto 71).
47. Orbene, nei procedimenti principali, come sottolinea la Commissione, le concessioni vertono non su una prestazione di servizi determinata dell’ente aggiudicatore, bensì sull’autorizzazione a esercitare un’attività economica in un’area demaniale. Ne risulta che le concessioni di cui ai procedimenti principali non rientrano nella categoria delle concessioni di servizi (v., per analogia, sentenza del 14 novembre 2013, Belgacom, C‑221/12, EU:C:2013:736, punti da 26 a 28).
48. Un’interpretazione siffatta è inoltre corroborata dal considerando 15 della direttiva 2014/23. Quest’ultimo precisa infatti che taluni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali terreni, mediante i quali lo Stato fissa unicamente le condizioni generali d’uso dei beni o delle risorse in questione, senza acquisire lavori o servizi specifici, non dovrebbero configurarsi come «concessione di servizi» ai sensi di tale direttiva>>
[11] Tale considerazione sembra volere ignorare le conclusioni della sentenza citata, che in maniera esplicita afferma l’illegittimità dei meccanismi di proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e delle concessioni demaniali per attività turistico-ricreative.
[12] In senso contrario, a parere di chi scrive, depone il punto 72 della sentenza CGUE, sez. V, 14.7.2016, C-458/14 e C-67/15, nella parte in cui afferma che nel caso di concessioni aggiudicate prima occorre prevedere un periodo transitorio per sciogliere i rapporti contrattuali a condizioni accettabili (<<il principio della certezza del diritto, nel caso di una concessione attribuita nel 1984, quando non era ancora stato dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza, esige che la risoluzione di siffatta concessione sia corredata di un periodo transitorio che permetta alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, in particolare, dal punto di vista economico>>).
[13] Art. 195 par. 2 TFUE: << 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri>>.
[14] Art. 395 TFUE: << I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri>>.

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