Concessione di servizi – Installazione e gestione di distributori automatici di alimenti e bevande

11 Settembre 2012
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1. Contratti della p.a. – Installazione e gestione di distributori automatici di alimenti e bevande – Affidamento – Qualificazione giuridica – Concessione di servizi
2. Contratti della p.a. – Concessione di servizi e appalto di servizi – Distinzione – Criterio – Individuazione

Consiglio di Stato, sez. VI – Sentenza 4 settembre 2012, n. 4682

La gara avente ad oggetto l’installazione e la gestione presso i locali dell’Università di alcuni distributori automatici di alimenti e bevande è qualificabile come concessione di servizi, sì da rendere applicabili le previsioni di cui all’articolo 30 del codice dei contratti e, correlativamente, da rendere inapplicabili le previsioni di cui agli articoli 56 e 57 del medesimo codice, alle quali non può essere riconosciuta valenza di principio in relazione all’applicazione dei canoni di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Ne consegue che l’amministrazione ha correttamente applicato le previsioni di cui al comma 3 dell’art. 30 del d.lgs. n. 163 del 2006 (la quale impone l’esperimento di una gara informale cui devono e ssere invitati almeno cinque concorrenti – se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione -, con predeterminazione dei criteri selettivi).
Si ha concessione di servizi quando l’operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull’utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto quando l’onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull’amministrazione (in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2011, n. 5068). È dunque la modalità della remunerazione il tratto distintivo della concessione dall’appalto di servizi. Pertanto, si avrà concessione quando l’operatore si assuma in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull’utenza, mentre si avrà appalto quando l’onere del servizio stesso venga a gravare sostanzialmente sull’amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 2011, n. 3377).

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