Concerti gratuiti con bassa affluenza

E’ necessaria la SCIA per pubblico spettacolo?

24 Marzo 2025
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Il caso

Un’amministrazione comunale intende organizzare una serie di piccoli concerti dedicati a cover di cantautori. Gli eventi prevedono una partecipazione limitata (80-90 persone), una durata di circa due ore, l’assenza di biglietti d’ingresso e di somministrazione di alimenti e bevande. La dotazione tecnica consiste unicamente in casse, amplificatori e microfoni, senza palchi o strutture complesse. Il pubblico sarebbe dotato di sedie per lo stazionamento.
L’ente organizzatore si chiede se, in considerazione della natura e delle caratteristiche dell’evento, sia necessaria la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per pubblico spettacolo inferiore alle 200 persone, accompagnata dal relativo piano di sicurezza e relazione tecnica.

La soluzione operativa


Preliminarmente sarebbe stato opportuno conoscere se i concerti avvengono in locale all’aperto o al chiuso, al fine di una valutazione puntuale delle misure da adottare in materia di safety e security. Ciò premesso, l’attività de quo rientra sicuramente fra le attività di spettacolo in quanto il pubblico assiste in modo passivo ad un evento (spettacolo teatrale, concerto musicale, ecc.). Trattandosi di concerti totalmente gratuiti e senza alcuna forma di somministrazione, non occorre alcuna licenza di pubblico spettacolo o di SCIA per la somministrazione.

Cosa diversa, invece, è la gestione delle manifestazioni ed eventi temporanei che hanno sempre suscitato negli organi competenti preoccupazioni inerenti il controllo degli aspetti relativi alla incolumità e sicurezza pubblica, e l’attività citata nel quesito (piccoli concerti – cover di cantautori – limitata partecipazione di pubblico – in un locale del Comune?) non può essere disgiunto dalle problematiche e normative inerenti l’applicazione delle direttive della safety e security.

Per quanto concerne la safety e security, in generale, occorrerà predisporre un piano seguendo le direttive di seguito indicate: Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha emanato una prima circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, nella quale vengono fornite le prime indicazioni sulla gestione dell’incolumità (safety) e sulla gestione della sicurezza ed ordine pubblico (security) relativamente ad eventi e manifestazioni. Relativamente al problema dell’incolumità, il Ministero, fatte salve le competenze delle Commissioni di vigilanza e dei Comandi dei Vigili del fuoco, provvede ad indicare le condizioni di sicurezza, su cui dovrà focalizzarsi l’intervento degli organi che autorizzano e quelli a cui spetterà vigilare sull’evento organizzato.

Alla circolare prima citata ne è seguita una seconda, che però trae origine dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e non dal Dipartimento di Sicurezza: si tratta della circolare n. 11464 del 19 giugno 2017. In essa il Dipartimento dei Vigili del fuoco fornisce indicazioni tecniche per garantire l’incolumità (safety), chiarendo alcuni aspetti applicativi degli interventi, specificando che:
1) le direttive della circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza riguardano tutti gli eventi, e non solo quelli di spettacolo e trattenimento (la valutazione deve basarsi sulla criticità eventualmente rappresentata dalla manifestazione, che può manifestarsi indipendentemente dalla tipologia di evento e dall’affollamento previsto);
2) le misure indicate nelle Linee guida del Dipartimento di Pubblica Sicurezza devono intendersi come applicabili non in toto indifferentemente per ogni manifestazione, perché occorre sempre una valutazione delle criticità potenziali in rapporto alla tipologia dell’evento.
Si tratta, in sostanza, di valutare e applicare le modalità più rispondenti ai risultati dell’analisi, cioè una valutazione complessiva e globale dell’evento e delle eventuali criticità, per porre in atto una valutazione calibrata ai fini delle misure di safety e security.

Ulteriori indicazioni vengono riportate nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017 (Circolare Piantedosi).

Giova ricordare che la sicurezza e l’incolumità del partecipanti riguarda ogni tipo di “evento”, indipendentemente quindi  dalla presenza o meno del trattenimento e dello spettacolo; per questo  motivo ai fini della “safety e security” è utilizzato in modo più appropriato  il termine “eventi temporanei”, perché in essi rientrano non solo quelli di  spettacolo e trattenimento, ma anche quelli di altra natura (ad esempio religiosi, di commercio, sportivi, i comizi politici e sindacali ed in genere  ogni forma di aggregazione che avvenga su area pubblica o privata e che  richiami una notevole affluenza di partecipanti). 

Tutto ciò premesso, si ritiene che, comunque, alcune misure di safety e security debbano essere adottate e certificate, in quanto (specialmente quando il/i concerto/i avvenga/no al chiuso con sedie per lo stazionamento del pubblico, pur senza la presenza di un palco ecc.), occorrerà che un tecnico abilitato verifichi, ad esempio, lo stato dell’impianto elettrico, se il locale ha solo una porta per ingresso/uscita del pubblico e relativa dimensione rapportata all’affluenza, con maniglione antipanico, ecc. Tutti accertamenti e valutazioni che solo il tecnico incaricato potrà verificare in base alla normativa prima richiamata e allo stato dei luoghi, ai fini della valutazione delle criticità potenziali in rapporto alla tipologia dell’evento.

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