CONAI – Sospensione parziale dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi

9 Febbraio 2021
Modifica zoom
100%
Pubblichiamo una nota informativa CONAI riguardante l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi previsto dal Decreto “Milleproroghe 2021”.

Il Decreto “Milleproroghe 2021” apporta importanti novità anche sul tema dell’etichettatura ambientale degli imballaggi, prevedendo la sospensione – fino al 31 dicembre 2021 – dell’obbligo di riportare sugli imballaggi destinati al consumatore finale, le indicazioni per supportare il cittadino nel corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita (es. Raccolta differenziata + Famiglia di materiale. Verifica le disposizioni del tuo Comune). Ma purtroppo lascia invece in vigore l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 129/97/CE.

DECRETO LEGISLATIVO 3 SETTEMBRE 2020 E IL NUOVO OBBLIGO DI ETICHETTATURA

L’art. 3 comma 3, lettera c) del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 settembre 2020, ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, prevedendo l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi dal 26 settembre 2020.

La nuova norma ha lasciato però spazio a molti dubbi interpretativi, motivo per il quale CONAI, in collaborazione con l’Istituto Italiano Imballaggio, ha promosso un tavolo di lavoro coinvolgendo UNI, Confindustria e Federdistribuzione, al fine di arrivare ad una lettura condivisa e di filiera dei nuovi obblighi, elaborata all’interno delle Linee Guida per l’Etichettatura ambientale, pubblicate lo scorso 16 dicembre, a seguito di una consultazione pubblica molto partecipata dall’intero settore industriale.

LE LINEE GUIDA CONAI: COSA PREVEDE L’OBBLIGO?

Dalla disamina del testo di legge, emerge come i contenuti da riportare sull’etichettatura ambientale degli imballaggi si distinguono a seconda della destinazione d’uso dell’imballaggio. Infatti:

  • se l’imballaggio è destinato al consumatore finale, i contenuti previsti per obbligo riguardano:
    • la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, e
    • le informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta differenziata dell’imballaggio (es. “Raccolta differenziata + Famiglia di materiale. Verifica le disposizioni del tuo Comune”).
  • se l’imballaggio è destinato al canale B2B, i contenuti previsti per obbligo riguardano unicamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, mentre hanno carattere di volontarietà ulteriori informazioni aggiuntive sulle raccolta.

LE PREOCCUPAZIONI DELLE IMPRESE RIGUARDO AI TEMPI DI ADEGUAMENTO

A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi nel settembre 2020, Confindustria e molte altre Associazioni hanno proposto con urgenza un regime transitorio di diciotto mesi che consentisse ai produttori e agli utilizzatori di imballaggio di adeguare i propri processi produttivi e gestionali ai nuovi obblighi previsti dalla norma. Questa esigenza era stata segnalata anche nelle Linee Guida per l’etichettatura ambientale di CONAI.

IL DECRETO MILLEPROROGHE 2021 E LA SOSPENSIONE PARZIALE DELL’OBBLIGO

Il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 3 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto “Milleproroghe 2021”.

Il comma 6 dell’articolo 15 prevede la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, ovvero “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.”

Non è stata prevista invece la sospensione del secondo periodo del comma 5 dell’art. 219, cioè “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”.

Il decreto legge è in vigore dal 31 dicembre 2020.

COSA E’ CAMBIATO CON LA NUOVA DISPOSIZIONE CONTENUTA NEL DECRETO MILLEPROROGHE 2021?

Il decreto non ha previsto la sospensione dell’obbligo di apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, in vigore dal 26 settembre 2020. Pertanto tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono prevedere tale codifica. Relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.

L’obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata, è sospeso fino al 31 dicembre 2021. Pertanto le imprese del settore avranno un anno di tempo per adeguarsi all’obbligo e prevedere anche questa informazione sugli imballaggi destinati al consumatore finale.

Fonte: www.conai.org

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento