In materia di Conferenza di Servizi semplificata, ai sensi dell’art. 14 bis della legge n. 241/1990 come modificato con il d.lgs. n.127/2016, qualora l’amministrazione procedente abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, deve provvedere a comunicare l’esito conclusivo negativo della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 10 bis, onde consentire all’interessato di poter proporre le sue osservazioni entro un termine assegnato, nonché alle altre amministrazioni di controdedurre sulle osservazioni medesime.
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