Il primo comma traduce in norma procedurale la locuzione latina dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur : il giorno iniziale (dies a quo) non è computato, al contrario del giorno finale (dies ad quem).
Il virtù della disposizione del secondo comma, quando i termini vengono computati a mesi o ad anni, non si tiene più conto del dies a quo, inteso, dunque, come quello da cui comincia a decorrere il termine, ma del giorno, del mese, dell’anno corrispondente a quello iniziale, indipendentemente dal numero di giorni che formano i mesi, dell’anno o gli anni stessi. Terzo e quarto comma pongono il focus sul giorno festivo2, come unità compresa nel computo e come fattore di proroga, ove sia termine di scadenza.
Ai sensi di quanto disposto al quinto comma, lo stesso vale se la scadenza cade di sabato, già per il primo atto processuale svolto fuori dall’udienza, ossia proprio per la notifica che è, per l’appunto, il primo atto processuale che precede ogni atto d’udienza.
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