1) Quale Autorità è competente ad accertare e contestare le violazioni delle norme dettate in materia di “compro oro” dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.92?
Ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 , il controllo sull’osservanza, da parte degli operatori compro oro, delle disposizioni contenute nel decreto e il potere di accertarne e contestarne le eventuali violazioni è attribuito in via esclusiva alla Guardia di Finanza.
2) Quali sono i limiti di utilizzo del conto corrente dedicato all’attività di compro oro, di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92?
Al fine di assicurare la tracciabilità delle operazioni compro oro, l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, impone l’utilizzo di un conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutte le movimentazioni finanziarie, relative all’attività di compro oro esercitata dall’operatore. Il conto corrente, bancario o postale, garantisce, quindi, la riconducibilità immediata delle movimentazioni ivi registrate, alle operazioni compro oro effettuate dall’operatore compro oro, intestatario del conto corrente, o dal preposto, nell’esercizio dell’attività di compro oro.
Il citato comma 1 dell’articolo 5, prescrive che il conto sia “dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro” e, pertanto, è esclusa la possibilità di utilizzo del medesimo conto per transazioni non riferibili all’attività di compro oro.
La provvista del predetto conto dedicato può essere movimentata per effettuare giroconti o bonifici a sostegno di altro conto corrente, intestato al medesimo titolare, utilizzato per la copertura dei costi di gestione dell’attività commerciale.
Nell’ipotesi in cui l’attività di compro oro venga esercitata in più sedi operative, si ritiene compatibile con la finalità di garantire la tracciabilità delle transazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di compro oro, che ognuna delle sedi utilizzi un proprio conto corrente, purché sempre nel rispetto di quanto previsto dalla citata norma in ordine al suo esclusivo utilizzo “dedicato” alle transazioni finanziarie relative alla sede operativa assegnataria del conto medesimo.
3) Ai fini del superamento della soglia che, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, limita a 500 euro l’utilizzo del pagamento in contanti delle operazioni di compro oro, rileva il pagamento effettuato in diverse rate, ciascuna di importo inferiore alla soglia?
L’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 92/2017 dispone che le operazioni di compro oro, di importo pari o superiore a 500,00 euro siano effettuate esclusivamente attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione e la sua riconducibilità al disponente. Al fine dell’individuazione di un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico pari o superiore a 500,00 euro, non rileva la possibilità che l’importo complessivo dell’operazione sia corrisposto attraverso distinte dazioni di denaro contante d’importo inferiore alla suddetta soglia. In tale ipotesi, infatti, è ravvisabile un artificioso frazionamento di un importo complessivo superiore alla soglia di legge, al fine di eludere la disposizione di cui al 2° comma del predetto articolo 4.
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