TAR Basilicata, sez. I – Sentenza 2 agosto 2012, n. 379
È illegittima, per incompetenza, la delibera di giunta municipale con la quale il comune, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 11 d.l. n. 1/2012 convertito nella legge n. 27/2012, il quale ha ridotto il parametro demografico da 5.000/4000 abitanti (rispettivamente per i comuni con popolazione superiore/inferiore a 12.500 abitanti) a 3.300 abitanti per ogni farmacia, prevedendo anche l’apertura di un’ulteriore farmacia nel caso di popolazione superiore al 50% del predetto parametro demografico, ha individuato una nuova seconda sede farmaceutica nel centro abitato, ad una distanza di circa 400 m. dall’attuale ed unica farmacia esistente; infatti, poiché il servizio farmaceutico è un pubblico servizio ed il suo dimensionamento e, soprattutto, l’ubicazione delle sedi farmaceutiche rientrano nell’ambito della mate ria dell’organizzazione dei pubblici servizi, le relative decisioni spettano, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, al consiglio comunale, anche perché trattasi di scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile di una comunità locale.
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