Il regime di proroga, cui fa riferimento il citato comma 20, è disciplinato dall’art. 68, comma 2, D.L. 112/2008, che a sua volta recita “Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell’articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l’utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l’obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell’organismo”.
A sua volta il citato comma 2-bis dell’art.29 del D.L. 223/2006 dispone “La Presidenzadel Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l’amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell’organismo proponendo le conseguenti iniziative per l’eventuale proroga della durata dello stesso”.
A questo punto, dopo aver letto queste righe, al lettore sembrerà di essere entrato all’interno di un gioco di scatole cinesi; il Ministero dell’Interno nel parere n. 557/PAS/U/016945/13500.A del 21 settembre 2012, diretto alla Prefettura di Perugia, prova a spiegare lo stato dell’arte.
In questo parere il Ministero esamina una problematica relativa al Luna Park allestito nei mesi di ottobre/novembre nel comune di Perugia ma fornisce nella seconda parte del parere alcune precisazioni anche sul tema in argomento.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento