Commercio su aree pubbliche – rinnovo concessioni di posteggio – richiesto il bollo

7 Settembre 2021
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 573 del 30 agosto 2021, precisa che è obbligatorio il bollo sul provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, avviato d’ufficio e non su istanza di parte, in applicazione al disposto di cui all’articolo 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito dalla L. n. 77/2020 e delle Linee guida approvate dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, anche il provvedimento di rinnovo si collega ad un’istanza, che seppur non presentata nuovamente, è stata comunque a suo tempo richiesta alla parte interessata.

In altri termini, pur in assenza di un’ulteriore istanza per il rinnovo della concessione, il provvedimento di rinnovo conseguente all’indicato procedimento iniziato d’ufficio trae origine necessariamente da un’istanza/richiesta di parte. Va pertanto applicato il disposto di cui all’articolo 4, comma 1, della Tariffa, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00.

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