Commercio – Sanzioni applicabili per le violazioni del d.lgs. n. 114/1998

11 Maggio 2016
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Le sanzioni previste per le violazioni al d.lgs. n. 114 del 1998 si rinvengono nellart. 22. Si tratta di sanzioni amministrative, per le quali valgono integralmente le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, al cui capo I occorre dunque fare rinvio.
Il testo dell’art. 22 è sufficientemente chiaro e delineato, come in realtà deve essere la norma, se va ad incidere negativamente sul patrimonio dei privati.
Sono infatti previste (comma 1 e comma 3) due diverse tipologie di violazioni, nominativamente individuate con riferimento agli articoli che prevedono la fattispecie, distinte tra loro esclusivamente per l’entità della somma, evidentemente più gravi quelle del comma 1, più lievi quelle del comma 3.

Si elencano, nel prosieguo, gli illeciti previsti al comma 1 dell’art. 22.

Violazione dell’art. 7: (poiché il comma 1 dell’art. 7 è stato abrogato dal d.lgs. n. 59/2010, il riferimento deve intendersi all’art. 65 del suddetto decreto n. 59/2010) possono individuarsi più ipotesi di illecito, riferibili agli esercizi di vicinato:
a) omessa segnalazione di apertura, ampliamento di superficie o trasferimento di sede;
b) superamento dei limiti di superficie di cui all’art. 4, comma 1, lettera d);
c) segnalazione effettuata a comune diverso da quello competente (equiparabile ad omissione); vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico oggetto dell’attività.
d) omessa o incompleta dichiarazione di taluno dei requisiti necessari (naturalmente se consegue l’apertura e il comune abbia intimato senza esito la regolarizzazione). È opportuno anche ricordare che la medesima sanzione è applicabile anche a coloro che eventualmente perdano i requisiti necessari quando già abbiano iniziato l’attività, ovviamente se non la sospendano, dal momento che il requisito è prescritto sia per l’avvio che per l’esercizio dell’attività. Si segnala, altresì, che la trasformazione dell’attività di vendita con consumo immediato in quella di somministrazione con uso di apposite attrezzature è invece riferibile, quanto alla sanzionabilità, alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

Violazione dell’art. 8: si tratta delle medie strutture di vendita, in ordine alle quali è punito:
a) l’esercizio senza autorizzazione, così come il trasferimento o l’ampliamento;
b) vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico oggetto dell’autorizzazione
c) l’omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei requisiti nei limiti e secondo quanto esplicitato sub art. 7.

Violazione dell’art. 9: la situazione è identica a quella delineata per l’art. 8, ricordando che si tratta in questo caso di grandi strutture di vendita.

Violazione dell’ex art. 16 (ad oggi il riferimento normativo è l’art. 66 del d.lgs. n. 59/2010): si tratta di spacci interni (o circoli privati), per i quali è punito:
a) vendere a soggetti diversi da quelli ai quali hanno titolo;
b) omettere o dare incompleta segnalazione al comune, iniziando l’attività;
c) effettuare quest’ultima in locali aperti al pubblico indeterminato. Per i requisiti vale quanto precisato sub art. 7.

Violazione dell’ex art. 17 (ad oggi il riferimento normativo è lart. 67 del d.lgs. n. 59/2010): la vendita di prodotti a mezzo di apparecchi automatici è vietata:
a) se non si sia effettuata segnalazione al comune competente;
b) se la comunicazione non contenga i dati prescritti e si inizi l’attività;
c) se essa sia effettuata in un apposito locale esclusivamente a ciò destinato e non si siano seguite le procedure previste per l’apertura di un qualsiasi altro esercizio, secondo la sua tipologia. Per i requisiti vale quanto precisato sub art. 7.

Violazione dell’ex art. 18 (ad oggi il riferimento normativo è l’art. 68 del d.lgs. n. 59/2010): sono punite:
a) la vendita al dettaglio per corrispondenza, per televisione o per altro mezzo di comunicazione, senza che ciò sia segnalato al comune;
b) l’invio di prodotti al consumatore, senza sua richiesta;
c) l’invio di campioni od omaggi con spese od obblighi a carico del destinatario;
d) l’omesso accertamento da parte di emittenti televisive della sussistenza dei requisiti per la vendita al dettaglio in capo all’esercente, in caso di operazioni di vendita a mezzo televisione;
e) l’omessa diffusione, in tale fattispecie, di tutti o taluno dei dati indicativi del venditore;
f) l’effettuazione di vendita all’asta tramite televisione od altro mezzo di comunicazione. Per i requisiti vale quanto precisato sub art. 7. Si evidenzia, infine che la mancata comunicazione al Questore, che ha sostituito la licenza di cui all’art. 115 del r.d. n. 773 del 1931 (cfr. art. 13 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35) e la violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 6 settembre
2005, n. 206, sono sanzionate da quelle disposizioni particolari.

Violazione dell’ex art. 19 (ad oggi il riferimento normativo è l’art. 69 del d.lgs. n. 59/2010): in caso di vendita effettuata presso il domicilio del consumatore, è punita:
a) l’omessa segnalazione al comune;
b) l’omessa comunicazione dell’elenco degli incaricati di cui ci si avvalga all’autorità di pubblica sicurezza;
c) l’omesso possesso da parte di tali incaricati dei requisiti morali per l’esercizio delle attività commerciali;
d) l’omesso rilascio del tesserino agli incaricati, ovvero il suo rilascio in forma incompleta o irregolare, o infine l’omesso ritiro in caso di perdita dei requisiti;
e) l’omessa esposizione del tesserino durante le operazioni di vendita;
f) l’omesso possesso del tesserino da parte del titolare o dell’operatore commerciale su aree pubbliche che esercitino personalmente la vendita. Per i requisiti vale quanto precisato sub art. 7.
Per tutte le violazioni elencate è previsto il pagamento di una somma variabile da euro 2.582 a euro 15.493 (pagamento in misura ridotta pari a euro 5.164).
In tutti i casi, per particolare gravità dell’illecito o in caso di recidiva, il comune “può disporre la sospensione dell’attività fino ad un massimo di venti giorni”. Trattasi evidentemente di facoltà e non di obbligo. Si ha recidiva, dice la legge, quando si commetta la stessa violazione (dunque non diverse dello stesso tipo), per due volte in un anno, tenendosi conto anche dell’eventuale effettuata oblazione (in realtà pagamento in misura ridotta). Ciò però non significa che è sufficiente il semplice accertamento, ove pagamento liberatorio o ordinanza ingiunzione non seguano: l’archiviazione non può mai computarsi ai fini della recidiva e dunque non si può ritenerla verificata, senza un giudizio negativamente concluso o l’estinzione volontaria del procedimento con il pagamento.
Il comma 3 dell’art. 22 del d.lgs. n. 114 prevede, come premesso, le violazioni più lievi:

Violazione dell’art. 11: stante la liberalizzazione, è punita:
a) l’omessa informazione al pubblico dell’orario del proprio esercizio;
b) nel caso di esercizi appartenenti al settore alimentare, il mancato rispetto dell’obbligo di apertura nel caso di più di due festività consecutive secondo le modalità stabilite dal comune.

Violazione dell’art. 14: sono puniti:
a) l’omessa indicazione del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti esposti nei luoghi individuati dalla norma;
b) l’indicazione in modo non chiaro o ben leggibile;
c) l’omessa indicazione del prezzo dei prodotti venduti a self-service, comunque esposti.

Violazione dell’art. 15: siamo nel campo delle vendite straordinarie, per le quali è sanzionata:
a) l’effettuazione di vendite straordinarie in casi diversi da quelli previsti;
b) l’omessa previa comunicazione al comune di dati ed elementi comprovanti la sussistenza dei requisiti per l’effettuazione di vendita
di liquidazione;
c) l’omessa indicazione di sconto o ribasso percentuale sul prezzo normale, nonché di quest’ultimo;
d) l’effettuazione di vendita di liquidazione o di fine stagione in periodi non consentiti, maggiori di quanto fissato o fornendo informazione non idonea o corretta al consumatore;
e) l’omessa documentazione sull’essere la vendita sottocosto.

Violazione dell’art. 26, comma 5: è punito chi non comunichi al comune il trasferimento della gestione o proprietà dell’esercizio o la cessazione d’attività.
Nei suddetti casi la somma da pagare varia da euro 516 a euro 3.908 (pagamento in misura ridotta, pari a euro 1.032). Non vi sono conseguenze per eventuale recidiva o legate alla gravità dell’illecito.
Lo svolgimento abusivo dell’attività (senza requisiti, senza autorizzazione o segnalazione) comporta l’immediata chiusura dell’esercizio.
Per tale ordine, come pure per l’irrogazione delle sanzioni principali ed accessorie, è competente il comune del luogo dove la violazione è avvenuta; i proventi, tanto derivanti da ingiunzione che da pagamenti in misura ridotta, competono anch’essi alle casse comunali.

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