Commercio aree pubbliche: la Conferenza Stato-Regione si esprime sull’art.70/5c. del d.lgs 59/2010

25 Luglio 2011
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L’art. 70 del D.lgs. n. 59/2010 (direttiva Bokestein) al comma 5 dispone “Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie.”

In data 7 luglio 2011 Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con un documento n. 11/80/CR10a/C11, avente ad oggetto “ ATTUAZIONE DELL’ART. 70, COMMA 5 DEL D. LGS. 59/2010 – ( DIRETTIVA 2006/123/CE) IN MATERIA DI POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE” ha esaminato il citato art.70. comma 5 e dopo alcune considerazioni conclude:

1) Si chiede, pertanto al Governo di voler intervenire, al fine di definire se la nozione di “risorse naturali” o capacità tecniche disponibili” sia o meno applicabile ai posteggi utilizzati per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le relative concessioni non rientrano fra i casi di cui al comma 4 dell’art. 16 del decreto legislativo n. 59/2010.
2) In subordine, si chiede che il comma 5 dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 59/2010 sia sostituito dal seguente:
“5. Le Regioni, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, stabiliscono le norme per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sulla base del criterio prioritario della professionalità, desumibile in primo luogo dalla maggiore anzianità del titolo autorizzatorio e/o concessorio, da riferirsi alla data di originario rilascio del medesimo (indipendentemente dai sub-ingressi che si sono succeduti nel tempo relativamente a quel titolo) nel mercato o fiera oggetto della selezione.”
3)“Tutte le autorizzazioni/concessioni in essere alla data di entrata in vigore dei nuovi criteri di cui all’articolo 70, comma 5 del d. lgs. 59/2010, sono automaticamente rinnovate PER 12 ANNI indipendentemente dalla loro scadenza originaria.”

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