All’operatività della disposizione citata, non può comunque ostare l’eventuale mancato avvio del programma sperimentale per la progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi non biodegradabili, implicante solo un vantaggio per le imprese del settore.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1714 del 14 aprile 2011 ha così confermato il rigetto dell’istanza di sospensiva già pronunciata dal TAR Lazio lo scorso 25 febbraio (ordinanza 740). Ai sensi del combinato disposto dei commi 1129 e 1130 dell’art. 1, commi della legge n. 296/2006, sin dal 2007 è stato avviato il programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili, ed è stato individuato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il definitivo divieto della detta commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.
Pertanto non sussistono i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare, anche in considerazione del fatto che all’applicazione della norma non sono connesse sanzioni per il caso della violazione e che il danno lamentato ha consistenza meramente patrimoniale, come tale suscettibile di integrale ristoro nella opportuna sede del merito.
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