IL CASO:
Vendeva (ovvero trasportava o teneva in deposito) prodotti esplodenti (giocattoli pirici, fuochi artificiali e similari) che:
|_| non sono stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell’interno, sentito il parere di una commissione tecnica
|_| sono privi della marcatura CE
|_| non hanno superato la valutazione di conformità prevista dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti
NORMA VIOLATA
art. 53, commi 1 e 4, del r.d. n. 773/31, T.U.L.P.S
SANZIONE PENALE
Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 10.000 a € 100.000 (non è ammessa oblazione
ATTI DA REDIGERE
– verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose
– annotazione attività di indagine
– verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni
– verbale di sequestro penale, comunicazione di reato
– comunicazione al Prefetto
AUTORITA’ GIUDIZIARIA COMPETENTE: Tribunale
NOTE:
a) Tutti gli esplosivi, e quindi anche i giocattoli pirici, per poter essere fabbricati, detenuti, trasportati e venduti devono essere classificati dal Ministero dell’interno e devono avere la marcatura CE secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 123/2015
b) L’art. 53 del T.U.L.P.S. è stato sostituito dall’art. 17 del d.lgs. n. 58/2010.
c) Ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 123/2015, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione, per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti pirotecnici che violino le disposizioni del d.lgs. n. 123/2015 può essere disposta la sospensione dell’autorizzazione di polizia, ai sensi dell’articolo 10 del T.U.L.P.S. Nelle ipotesi più gravi o in caso di recidiva, può essere, altresì, disposto il provvedimento di revoca.
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