COME AGIRE – pubblico trattenimento senza licenza

Dava per mestiere un pubblico trattenimento (ovvero esponeva alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità o dava audizioni all’aperto) senza la prescritta licenza.

13 Ottobre 2022
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Dava per mestiere un pubblico trattenimento (ovvero esponeva alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità o dava audizioni all’aperto) senza la prescritta licenza.

NORMA VIOLATA

Art. 69 del r.d. n. 773/31, T.U.L.P.S., e art. 666, commi 1, 3 e 4, del c.p.

SANZIONI

sanzione pecuniaria: da € 258 a € 1.549
pagamento in misura ridotta: non ammesso

SANZIONE ACCESSORIA:
cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni

ATTI DA REDIGERE

  • verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)
  • verbale di accertata violazione
  • comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente
  • ordinanza di cessazione dell’attività

AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE

Sindaco

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI

Stato tramite Concessionario del servizio riscossione dei tributi (1)

NOTE

a) Se la licenza è stata negata, sospesa o revocata la sanzione è prevista dal comma 2 dell’art. 666 del c.p.
L’art. 666 del c.p. è stato depenalizzato dall’art. 49 del d.lgs. n. 507/99.
b) Per pubblico trattenimento deve intendersi “qualsiasi riunione a scopo di divertimento a cui partecipano attivamente gli intervenuti” (Cass pen., sez. I, 11 ottobre 1998, n. 13025).
c) L’art. 666 del c.p. è stato depenalizzato dall’art. 49 del d.lgs. n. 507/99.
d) Si segnala che il Ministero per i beni e le attività culturali con d.m. 28 febbraio 2004 ha effettuato l’inserimento di una nuova attrazione nell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337. La nuova attività è così definita “Sezione VI, Spettacolo di strada, Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l’impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l’impiego di «minimi» strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell’attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell’arco dell’anno deve essere inferiore a 150”.
L’inserimento di queste attività nel suddetto elenco fa assumere alle stesse lo “status” di spettacolo viaggiante e di conseguenza sembrerebbe generare per esse l’obbligo della licenza di polizia di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S., come indicato dall’art. 5 della citata legge n. 337/68, in relazione a tutte le attività dello spettacolo viaggiante inserite in detto elenco. Resta valida anche in questo ambito, si ritiene, la regola generale per cui è necessario preliminarmente valutare che si tratti di attività svolte in forma non meramente occasionale, ove l’artista attui una forma di spettacolo giuridicamente rilevante. Il Ministero dell’interno, però, con parere n. 557/PAS.616.12007(1) del 6 febbraio 2008 opta per una diversa interpretazione. “La materia rientra tra quelle di competenza delle amministrazioni comunali e, generalmente, risulta disciplinata dai regolamenti di polizia urbana attraverso cui si mantiene una sia pur minima attività conoscitiva del fenomeno in questione, prevedendo solitamente un obbligo di comunicazione informativa da parte chi intenda esercitare il mestiere cosiddetto di girovago nell’ambito del territorio comunale”.
e)  L’art. 666 del c.p. è stato depenalizzato dall’art. 49 del d.lgs. n. 507/99.

 

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