NORMA VIOLATA
SANZIONI
sanzione pecuniaria: da € 258 a € 1.549
pagamento in misura ridotta: non ammesso
sanzioni accessorie: cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni
ATTI DA REDIGERE
- verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)
- verbale di accertata violazione
- comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente
- ordinanza di cessazione dell’attività
AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE
Sindaco
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
Stato tramite Concessionario del servizio riscossione dei tributi (1)
NOTE:
– pagamento del biglietto di ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci ovvero il rilascio, senza alcuna formalità di tessere associative, a chiunque acquisti il biglietto di ingresso;
– pubblicità degli spettacoli destinata alla generalità dei cittadini attraverso i mezzi di comunicazione (giornali, manifesti, volantini, radio locali ecc.);
– struttura del locale finalizzata ad attività imprenditoriale. (Vedi circolare Ministero dell’interno del 30.4.1996 n. 559/C.19144.12000.A (1)).
b) Se la licenza è stata negata, sospesa o revocata la sanzione è prevista dal comma 2 dell’art. 666 del c.p.
c) L’art. 666 del c.p. è stato depenalizzato dall’art. 49 del d.lgs. n. 507/99.
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