Come agire: pubblicità vietata

Rischi e impatti delle insegne stradali

11 Ottobre 2024
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Lungo una strada (o in vista di essa) collocava un’insegna (ovvero cartello, manifesto, impianto di pubblicità ecc.) visibile da veicoli in transito così da:
|_| ingenerare confusione con la segnaletica stradale
|_| rendere difficile la comprensione della segnaletica stradale
|_| ridurre la visibilità della segnaletica stradale
|_| arrecare disturbo visivo agli utenti della strada
|_| impedire o ostacolare la circolazione delle persone invalide
in quanto (specificare) ……………………
Il mezzo pubblicitario, di dimensioni (specificare) ……………, riportava il seguente messaggio pubblicitario: …………………

NORMA VIOLATA
Art. 23, commi 1, 11, 13 e 13-bis, del d.lgs. n. 285/1992, codice della strada
 
SANZIONI
Sanzione pecuniaria: da € 430 a € 1.731
Pagamento in misura ridotta: € 430

SANZIONI ACCESSORIE: a) vedi nota a); b) in caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita in sede fissa e su area pubblica, nonché per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dispone, previa diffida, la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre giorni (art. 6, legge n. 77/1997)

ATTI DA REDIGERE
Verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/1981)
Verbale di contestazione
Comunicazione all’ente proprietario della strada
Comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente per la pubblicità e le pubbliche affissioni e al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio commercio

AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Prefetto

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Ente cui appartiene l’organo accertatore

NOTE
a) Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari vietati non è prevista una sanzione amministrativa accessoria tra quelle di cui al titolo VI del c.d.s.; la legge 7 dicembre 1999, n. 472 ha introdotto i commi 13, 13-bis e 13-quater, con i quali è stata prevista una particolare procedura che comporta un impegno per l’ente proprietario della strada a procedere ad una diffida all’autore della violazione, al proprietario ed al possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario
e, in caso di inottemperanza, alla esecuzione d’ufficio. Per consentire tali adempimenti, l’agente accertatore è tenuto a trasmettere copia del verbale all’ente proprietario della strada. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1 dell’art. 23 del c.d.s., l’ente proprietario della strada quindi diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto; in caso di violazione del comma 4-bis, il termine è ridotto a cinque giorni e, nei casi più gravi, l’ente proprietario può disporre l’immediata rimozione del mezzo pubblicitario. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
b) Nel caso in cui l’installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l’ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l’ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
c) Nel caso in cui non sia stato possibile individuare l’autore della violazione, della stessa risponde l’utilizzatore dello spazio pubblicitario.
d) Vedi anche d.lgs. 15 novembre 1993,n. 507, recante norme sulla disciplina dell’imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

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