Come agire: omessa indicazione prezzo dei prodotti

14 Aprile 2025
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Esponeva per la vendita al consumatore dei prodotti alimentari (o non alimentari) venduti confezionati senza indicare, oltre al prezzo di vendita, il prezzo per unità di misura.

NORMA VIOLATA

Art. 14, comma 1, e art. 17, del d.lgs. n. 206/2005, e art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 114/1998
 
SANZIONI
Sanzione pecuniaria: da € 516 a € 3.098
Pagamento in misura ridotta: € 1.032
Sanzioni accessorie: nessuna

ATTI DA REDIGERE

Verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/1981)
Verbale di accertata violazione


AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Sindaco

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune

NOTE
a) Per prezzo per unità di misura deve intendersi il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici.
b) Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.
c) I prodotti esentati dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura sono indicati nell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2005.
d) L’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura non sussiste per i prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
per i prodotti offerti nelle vendite all’asta e per gli oggetti d’arte e d’antiquariato.
e) Il decreto legislativo n. 206/2005 ha abrogato il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84 recante “Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi”, che aveva definito:
commerciante: qualsiasi persona fisica o giuridica che vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale;
consumatore: qualsiasi persona fisica che acquista un prodotto destinandolo a scopi che non rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale.
Sulla base di queste definizioni pertanto erano soggetti all’osservanza dell’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura non solo coloro che ponevano in vendita al dettaglio dei prodotti nell’ambito di un’attività commerciale vera e propria ma anche coloro
che ponevano in vendita prodotti che derivavano da un’attività professionale.
Il legislatore del d.lgs. n. 206/2005 ha eliminato dall’elenco delle definizioni quelle di commerciante e di consumatore e così facendo ha eliminato dall’ambito di applicazione del decreto tutti coloro che pongono in vendita prodotti che derivano da un’attività professionale e
quindi anche gli artigiani, gli industriali e i produttori agricoli ecc. Il Ministero dello sviluppo economico, con risoluzione n. 24622 del 19 gennaio 2016, ha però sostenuto l’obbligo della pubblicità dei prezzi per i prodotti e le merci posti in vendita da parte degli artigiani, in quanto il codice del consumo richiama in più occasioni la trasparenza del prezzo (non solo come indicazione dello stesso, ma anche come onnicomprensività delle voci che lo compongono) tra gli elementi qualificanti dell’informazione che il professionista deve rendere al consumatore.
f) Numerosi sono i dubbi sulla possibilità di applicare la sanzione accessoria della sospensione dell’attività, prevista dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 114/1998 alle violazioni punite con la sanzione pecuniaria prevista dal comma 3 dell’art. 22, in quanto nel testo di legge questa sanzione è inserita nel comma 2 e il testo così formulato “… il Sindaco può inoltre disporre la sospensione dell’attività…” sembra far ritenere che questa sanzione accessoria possa essere applicata solo per le violazioni punite dal comma 1. Questa interpretazione si rende necessaria se si vuol dare alla parola “inoltre” il suo significato letterale di “oltre a ciò, per di più”.

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